Art. 14. (Competenze dell'autorita' marittima) 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
Nota all'art. 14: - Il R.D. n. 2011/1934 approva il T.U. delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. L'art. 32 cosi' recita: "Art. 32 - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli: 1 adempiono, le attribuzioni gia' demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162; 2 approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi, in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1 della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale; 3 compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori, tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attivita' professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni; 4 amministrano le borse di commercio, percependone le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi', con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i ministri interessati, fondare ed esercire aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano; 5 esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate all'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003; 6 provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto 1 luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073. Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e seguenti. Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali. Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonche', quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267".