Art. 14. 
                (Competenze dell'autorita' marittima) 
  1. Ferme restando le competenze  attribuite  dalla  presente  legge
alle autorita' portuali e, per  i  soli  compiti  di  programmazione,
coordinamento e promozione, alle aziende  speciali  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite  ai  sensi
dell'articolo 32 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  20
settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni
di polizia e di sicurezza previste dal  codice  della  navigazione  e
dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative. 
 
          Nota all'art. 14:
             -  Il  R.D. n. 2011/1934 approva il T.U. delle leggi sui
          consigli  provinciali  dell'economia  corporativa  e  sugli
          uffici  provinciali  dell'economia  corporativa.  L'art. 32
          cosi' recita:
             "Art. 32 - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli
          articoli precedenti, i Consigli:
             1 adempiono, le attribuzioni gia' demandate ai  comitati
          forestali,  alle  commissioni  provinciali  di agricoltura,
          alle  commissioni  e  ai  comitati   zootecnici   ed   alle
          amministrazioni  provinciali  in  dipendenza  delle leggi 5
          luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
             2 approvano i piani  di  massima  della  destinazione  e
          utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi,
          in  conformita'  delle  leggi  vigenti in materia, salvo il
          disposto dell'art. 1 della legge 16  marzo  1931,  n.  377,
          contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi
          civici con quelle della bonifica integrale;
             3 compilano, in base a norme regolamentari approvate dal
          Ministro  per  le corporazioni d'intesa col Ministro per la
          grazia e giustizia, i  ruoli  degli  stimatori  e  pesatori
          pubblici  i  ruoli  in  genere dei periti e degli esperti e
          formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori,
          tuttavia in nessun caso i consigli  possono  formare  ruoli
          per  attivita'  professionali  per le quali sussistano albi
          regolati da apposite disposizioni;
             4 amministrano le borse di  commercio,  percependone  le
          entrate  e  sostenendone le spese, comprese quelle inerenti
          alla  vigilanza  governativa,  e  possono   altresi',   con
          l'autorizzazione  del Ministro per le corporazioni, sentiti
          i  ministri  interessati,  fondare  ed  esercire   aziende,
          gestioni      o     servizi     speciali     nell'interesse
          dell'agricoltura,  dell'industria  o   del   commercio,   o
          partecipare   ad   aziende,  gestioni  o  servizi  speciali
          fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza  che  i
          Consigli stessi si riservano;
             5  esercitano  il controllo sugli uffici di collocamento
          esistenti   nella   provincia,   provvedono    alla    loro
          coordinazione  e  adempiono  alle  altre  funzioni indicate
          all'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e  dal
          regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n.
          1003,  e  dal  regolamento  approvato  con  regio decreto 6
          dicembre 1928, n.  3222,  ferme  restando  le  disposizioni
          speciali  sul  collocamento  della  gente  di  mare  e  dei
          lavoratori dei porti, a norma dell'art.  1,  ultimo  comma,
          del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
             6  provvedono  alle  designazioni per la formazione e la
          revisione degli albi dei cittadini destinati  a  funzionare
          come  consiglieri  esperti  della magistratura del lavoro o
          come assistenti presso le sezioni del lavoro delle  preture
          o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio decreto
          1  luglio 1926, n.  1130, e 29 e seguenti del regio decreto
          21 maggio 1934, n. 1073.
             Ai Consigli stessi spetta  l'accertamento  degli  usi  e
          delle  consuetudini commerciali ed agrari della provincia e
          dei comuni, le  cui  raccolte  sono  ad  essi  compilate  e
          rivedute periodicamente con le norme di cui agli artt. 34 e
          seguenti.
             Ai  Consigli  sono  inoltre  demandate  le  attribuzioni
          assegnate da leggi  e  regolamenti  speciali  alle  cessate
          Camere  di  commercio  e  industria  e  ai  consigli agrari
          provinciali.
             Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni delle
          amministrazioni provinciali e dei tesorieri della provincia
          nei riguardi dei servizi di contabilita'  e  di  cassa  dei
          consorzi  di  rimboschimento,  con  le  norme stabilite dal
          regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926,  n.
          1126,   nonche',   quelle  demandate  ai  prefetti  e  alle
          tesorerie delle province  per  i  depositi  riguardanti  le
          opere  di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e
          di altri enti ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30
          dicembre 1923, n. 3267".