(Convenzione - art. 14)
    


                     Articolo 14
         Prescrizioni generali per le manovre.
1.   Ogni conducente che vuole eseguire una manovra,  come  uscire
da  una  fila  di  veicoli in sosta o entravi, spostarsi a destra o a
sinistra sulla carreggiata,  svoltare  a  sinistra  o  a  destra  per
percorrere   un'altra   strada   o  per  entrare  in  una  proprieta'
fiancheggiante la strada, deve cominciare ad  eseguire  tale  manovra
soltanto  dopo  essersi  assicurato che puo' farlo senza rischiare di
costituire un pericolo per gli  altri  utenti  della  strada  che  lo
seguono,  lo  precedono  o stanno per incrociarlo, tenuto conto della
loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'.
2.   Ogni conducente che vuole effettuare una conversione  a  U  o
una  retromarcia  deve  cominciare  ad eseguire tale manovra soltanto
dopo essersi assicurato che puo' farlo senza costituire un pericolo o
un ostacolo per gli altri utenti della strada.
3.    Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno
spostamento  laterale,  ogni  conducente  deve  annunziare   la   sua
intenzione   chiaramente   e   con   sufficiente   anticipo  a  mezzo
dell'indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo o
in mancanza,  facendo  se  possibile  un  segno  appropriato  con  il
braccio.  L'indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve
continuare ad essere data  durante  tutto  il  tempo  della  manovra.
L'indicazione deve cessare appena la manovra e' compiuta.