Articolo 14 Prescrizioni generali per le manovre. 1. Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entravi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata, svoltare a sinistra o a destra per percorrere un'altra strada o per entrare in una proprieta' fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocita'. 2. Ogni conducente che vuole effettuare una conversione a U o una retromarcia deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che puo' farlo senza costituire un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti della strada. 3. Prima di svoltare o di compiere una manovra che comporti uno spostamento laterale, ogni conducente deve annunziare la sua intenzione chiaramente e con sufficiente anticipo a mezzo dell'indicatore o degli indicatori di direzione del proprio veicolo o in mancanza, facendo se possibile un segno appropriato con il braccio. L'indicazione data dal o dagli indicatori di direzione deve continuare ad essere data durante tutto il tempo della manovra. L'indicazione deve cessare appena la manovra e' compiuta.