Art. 14.
                    Province di nuova istituzione
  14.1. I provveditori agli studi delle province di nuova istituzione
sono  competenti  a  predisporre  i  piani di razionalizzazione delle
rispettive circoscrizioni territoriali e ad adottare i  provvedimenti
conseguenziali e successivi alla approvazione ministeriale.
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto
e  la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
   Roma, 18 giugno 1996
                Il Ministro della pubblica istruzione
                             BERLINGUER
                       Il Ministro del tesoro
                               CIAMPI
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 54