Art. 14. Province di nuova istituzione 14.1. I provveditori agli studi delle province di nuova istituzione sono competenti a predisporre i piani di razionalizzazione delle rispettive circoscrizioni territoriali e ad adottare i provvedimenti conseguenziali e successivi alla approvazione ministeriale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 18 giugno 1996 Il Ministro della pubblica istruzione BERLINGUER Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 54