Art. 14. L'assegnazione dei BOT puo' essere effettuata al prezzo meno elevato fra quelli indicati dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parita' di richieste che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione. E' consentita da parte degli operatori la presentazione di piu' di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da presentarsi tramite rete nazionale interbancaria. Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi piu' vantaggiosi per l'Amministrazione.