ART. 14. 
 
 
1. E istituito presso l'ufficio  del  Commissario  straordinario  del
Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket  il  "Fondo
di solidarieta' per le vittime dell'usura". 
2. Il Fondo provvede alla erogazione  di  mutui  senza  interesse  di
durata  non  superiore  al  quinquennio  a  favore  di  soggetti  che
esercitano  attivita'  imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
comunque economica, ovvero una libera arte  o  professione,  i  quali
dichiarino di essere vittime del delitto di usura e  risultino  parti
offese nel relativo  procedimento  penale.  Il  Fondo  e'  surrogato,
quanto all'importo  dell'interesse  e  limitatamente  a  questo,  nei
diritti della persona offesa verso l'autore del reato. 
3. Il mutuo non puo' essere concesso prima del decreto che dispone il
giudizio nel procedimento di cui al comma 2. Tuttavia, prima di  tale
momento, puo' essere concessa, previo parere favorevole del  pubblico
ministero,  un'anticipazione  non   superiore   al   50   per   cento
dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando ricorrono  situazioni
di urgenza specificamente documentate;  l'anticipazione  puo'  essere
erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia  ovvero
dalla iscrizione dell'indagato per il delitto di usura  nel  registro
delle notizie di reato, se il procedimento penale di cui al  comma  2
e' ancora in corso. 
4. L'importo del mutuo e' commisurato al danno subito  dalla  vittima
del delitto di usura  per  effetto  degli  interessi  e  degli  altri
vantaggi usurari corrisposti all'autore  del  reato.  Il  Fondo  puo'
erogare un  importo  maggiore  quando,  per  le  caratteristiche  del
prestito  usurario,  le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la   sua
riferibilita' a organizzazioni criminali, sono derivati alla  vittima
del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o  mancati
guadagni. 
5. La domanda di concessione del  mutuo  deve  essere  presentata  al
Fondo entro il termine di sei mesi  dalla  data  in  cui  la  persona
offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. 
Essa deve essere corredata da un piano  di  investimento  e  utilizzo
delle somme richieste che risponda alla  finalita'  di  reinserimento
della vittima del delitto di usura nella economia legale.  In  nessun
caso le somme erogate a titolo di mutuo o  di  anticipazione  possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o  di  rimborso
del capitale o a qualsiasi altro titolo  in  favore  dell'autore  del
reato. 
6.  La  concessione  del  mutuo   e'   deliberata   dal   Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-
racket sulla base della  istruttoria  operata  dal  comitato  di  cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.  172.
Il Commissario straordinario puo'  procedere  alla  erogazione  della
provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Puo'  altresi'
valersi di consulenti. 
7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi  a
favore di soggetti condannati per il reato di usura  o  sottoposti  a
misure di prevenzione personale. Nei confronti di soggetti indagati o
imputati per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure,  la
concessione  del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito  dei   relativi
procedimenti. La concessione dei mutui  e'  subordinata  altresi'  al
verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere
c) e d) del citato decreto-legge n. 419 del 1991. 
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del
mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui  sono
parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la  domanda  di
mutuo, hanno reso dichiarazioni false o  reticenti.  Qualora  per  le
dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale,  la
concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. 
9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di  erogazione  del
mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme  gia'  erogate
nei casi seguenti: 
a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione  al
quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con
provvedimento di archiviazione ovvero con sentenza  di  non  luogo  a
procedere, di proscioglimento o di assoluzione; 
b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non  sono
utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5; 
c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo
previste nei commi 7 e 8. 
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti 
verificatisi a partire dal 1 gennaio 1996. Le erogazioni di cui al 
presente articolo sono concesse nei limiti delle  disponibilita'  del
Fondo. 
11. Il Fondo e' alimentato: 
a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a  lire
10 miliardi per l'anno 1996 e a lire  20  miliardi  a  decorrere  dal
1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. 
Il Ministro del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinata ai sensi dell'articolo
644, sesto comma, del codice penale; 
c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati. 
12. E comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di  cui
all'articolo 5 della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
13. Il Governo adotta, ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  23
agosto 1988, n.400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
          Note all'art. 14: 
             - Per l'art. 5 del D.L. n. 419/1991, si rinvia alle note 
          all'art. 13. 
             - Per l'art. 1 del medesimo D.L. n. 419/1991, si  rinvia
          alle note all'art. 12. 
             - Si trascrive l'art. 5 della legge n. 468/1978 (Riforme
          di alcune norme di contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia di bilancio): 
             "Art.  5  (Integrita',  universalita'  ed   unita'   del
          bilancio).    -    1.     I     criteri     dell'integrita'
          dell'universalita' e dell'unita' del bilancio  dello  Stato
          costituiscono  profili  attuativi  dell'articolo  81  della
          Costituzione. 
             2. Sulla base del  criterio  dell'integrita',  tutte  le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese di riscossione e di altre  eventuali  spese  ad  esse
          connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere  iscritte
          in bilancio integralmente,  senza  alcuna  riduzione  delle
          correlative entrate. 
             3.  Sulla  base   dei   criteri   dell'universalita'   e
          dell'unita', e' vietato  gestire  fondi  al  di  fuori  del
          bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati dalla
          legge di riordino complessivo della materia. 
             4.  E'  vietata  altresi'  l'assegnazione  di  qualsiasi
          provento per spese o erogazioni speciali, salvo i  proventi
          e le quote di proventi  riscossi  per  conto  di  enti,  le
          oblazioni e simili, fatte a scopo determinato. 
             5.  Restano  valide  le  disposizioni  legislative   che
          prevedono  la  riassegnazione  ai  capitoli  di  spesa   di
          particolari entrate". 
             - Per il nuovo testo dell'art. 644 del codice penale  si
          veda l'art. 1 della legge qui pubblicata. 
             -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente: 
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     attuazione  e  l'integrazione  delle   leggi   e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni  dettate,
          dalla legge; 
               e) (soppressa). 
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  del  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina dalle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".