Art. 14
                             Definizioni

  1. Si intendono per:
a) "conservanti"   le   sostanze   che   prolungano   il  periodo  di
   conservazione    dei   prodotti   alimentari   proteggendoli   dal
   deterioramento provocato da microorganismi;
b) "antiossidanti"   le   sostanze   che  prolungano  il  periodo  di
   conservazione    dei   prodotti   alimentari   proteggendoli   dal
   deterioramento  provocato  dall'ossidazione, come l'irrancidimento
   dei grassi e le variazioni di colore;
c) "coadiuvanti",   inclusi   i   solventi  veicolanti,  le  sostanze
   utilizzate   per  sciogliere,  diluire,  disperdere  o  altrimenti
   modificare  fisicamente  un additivo alimentare senza alterarne la
   funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto
   tecnologico)   allo   scopo   di   facilitarne  la  manipolazione,
   l'applicazione o l'impiego;
d) "acidificanti" le sostanze che aumentano l'acidita' di un prodotto
   alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;
e) "correttori  di acidita'" le sostanze che modificano o controllano
   l'acidita' o l'alcalinita' di un prodotto alimentare;
f) "antiagglomeranti"   le  sostanze  che  riducono  la  tendenza  di
   particelle  individuali  di  un prodotto alimentare ad aderire una
   all'altra;
g) "antischiumogeni"  le  sostanze  che  impediscono  o  riducono  la
   formazione di schiuma;
h) "agenti  di carica" le sostanze che contribuiscono ad aumentare il
   volume  di  un  prodotto  alimentare  senza  contribuire  in  modo
   significativo al suo valore energetico disponibile;
i) "emulsionanti"  le  sostanze che rendono possibile la formazione o
   il  mantenimento  di  una  miscela  omogenea  di  due  o piu' fasi
   immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;
j) "sali di fusione" le sostanze che disperdono le proteine contenute
   nel  formaggio  realizzando in tal modo una distribuzione omogenea
   dei grassi e altri componenti;
k) "agenti  di resistenza" le sostanze che rendono o mantengono saldi
   o   croccanti  i  tessuti  dei  frutti  o  degli  ortaggi,  o  che
   interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un
   gel;
l) "esaltatori  di sapidita'" le sostanze che esaltano il sapore o la
   fragranza o entrambi di un prodotto alimentare;
m) "agenti   schiumogeni"   le   sostanze   che   rendono   possibile
   l'ottenimento  di  una dispersione omogenea di una fase gassosa in
   un prodotto alimentare liquido o solido;
n) "gelificanti"  le  sostanze  che  danno consistenza ad un prodotto
   alimentare tramite la formazione di un gel;
o) "agenti  di  rivestimento"  (inclusi  gli  agenti lubrificanti) le
   sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di
   un  prodotto  alimentare,  gli conferiscono un aspetto brillante o
   forniscono un rivestimento protettivo;
p) "umidificanti"  le  sostanze  che  impediscono  l'essiccazione dei
   prodotti   alimentari   contrastando  l'effetto  di  una  umidita'
   atmosferica scarsa o che promuovono la dissoluzione di una polvere
   in un ambiente acquoso;
q) "amidi  modificati"  le  sostanze  ottenute  mediante  uno  o piu'
   trattamenti  chimici  di amidi alimentari, che possono aver subito
   un  trattamento  fisico o enzimatico e possono essere fluidificati
   per trattamento acido o alcalino, sbiancati;
r) "gas  d'imballaggio"  i  gas differenti dall'aria introdotti in un
   contenitore   prima,  durante  o  dopo  aver  introdotto  in  tale
   contenitore un prodotto alimentare;
s) "propellenti" i gas differenti dall'aria che espellono un prodotto
   alimentare da un contenitore;
t) "agenti  lievitanti"  le sostanze, o combinazioni di sostanze, che
   liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella;
u) "sequestranti"  le sostanze che formano complessi chimici con ioni
   metallici;
v) "stabilizzanti"  le sostanze che rendono possibile il mantenimento
   dello   stato  fisico-chimico  di  un  prodotto  alimentare.  essi
   comprendono  le  sostanze che rendono possibile il mantenimento di
   una  dispersione omogenea di due o piu' sostanze immiscibili in un
   prodotto  alimentare ed includono anche sostanze che stabilizzano,
   trattengono   o  intensificano  la  colorazione  esistente  di  un
   prodotto alimentare;
w) "addensanti"  le  sostanze  che  aumentano  la  viscosita'  di  un
   prodotto alimentare.
  2.   Gli   agenti   di   trattamento   delle  farine,  esclusi  gli
emulsionanti,  sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un
impasto per migliorarne le qualita' di cottura.
  3.  Ai  fini  delle  disposizioni  contenute  nel presente capo, le
seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:
a) sostanze utilizzate per il trattamento dell'acqua potabile, di cui
   al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
b) prodotti  contenenti  pectina  e  derivati  dalla  polpa  di  mela
   essiccata  o  dalla scorza di agrumi, o una miscela delle due, per
   azione  di  acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con
   sali di sodio o di potassio ("pectina liquida");
c) basi per gomma da masticare;
d) destrina  bianca o gialla, amido torrefatto o destrinizzato, amido
   modificato   mediante   trattamento   acido   o   alcalino,  amido
   imbianchito,  amido  modificato  fisicamente  e amido trattato con
   enzimi amilolitici;
e) cloruro d'ammonio;
f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e loro
   sali, proteine del latte e glutine;
g) aminoacidi  e  loro  sali,  eccetto  l'acido  glutammico, glicina,
   cisteina  e  cistina  e  loro  sali e che non svolgono funzione di
   additivi;
h) caseine e caseinati;
i) inulina.