Art. 14.
                        Collegio dei revisori
  1.  Il  collegio  dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del  tesoro  di  concerto  con  l'autorita'  di Governo competente in
materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi
e  di  un  supplente,  di  cui  un  membro effettivo ed uno supplente
designati  in  rappresentanza  del  Ministero  del tesoro e gli altri
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia.
  2.  Il  collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del
tesoro.
  3.    Il    collegio    dei    revisori   esercita   il   controllo
sull'amministrazione   della   fondazione,  riferendone  almeno  ogni
trimestre  con apposita relazione all'autorita' di Governo competente
in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  in tema di collegio sindacale
delle  societa' per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis,
2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.
  4.  Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina,
dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione.
  5.  I  revisori  restano  in  carica per quattro anni. Essi possono
essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto
con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo.
  6.  In  caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla
sostituzione  con  le  modalita'  di  cui  al  comma 1; nelle more il
revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme
con quelli in carica.
  7.   Il   collegio   dei   revisori   rimane   in   carica  durante
l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.
 
          Nota all'art. 14:
            -  Il  testo  degli  articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404,
          2405, 2406 e 2407 del codice civile e' il seguente:
             "Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di  decadenza).  -
          Non  possono  essere  eletti  alla  carica di sindaco e, se
          eletti, decadono dall'ufficio coloro che si  trovano  nelle
          condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e
          gli  affini  degli  amministratori entro il quarto grado, e
          coloro che sono legati alla societa'  o  alle  societa'  da
          questa   controllate   da   un   rapporto  continuativo  di
          prestazione di opera retribuita.
             La cancellazione  o  la  sospensione  dal  registro  dei
          revisori  contabili  e'  causa di decadenza dall'ufficio di
          sindaco".
             "Art.  2403  (Doveri  del  collegio  sindacale).  -   Il
          collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
          societa',  vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
          costitutivo  ed  accertare   la   regolare   tenuta   della
          contabilita'  sociale,  la corrispondenza del bilancio alle
          risultanze  dei  libri  e  delle  scritture   contabili   e
          l'osservanza  delle  norme  stabilite dall'art. 2426 per la
          valutazione del patrimonio sociale.
             Il  collegio  sindacale  deve  altresi' accertare almeno
          ogni trimestre la consistenza di cassa  e  l'esistenza  dei
          valori  e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
          societa' in pegno, cauzione o custodia.
             I sindaci possono in qualsiasi momento procedere,  anche
          individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
             Il  collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
          notizie  sull'andamento  delle  operazioni  sociali  o   su
          determinati affari.
             Degli  accertamenti  eseguiti  deve  farsi  constare nel
          libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
             "Art.   2403-bis   (Collaboratori   del   sindaco).    -
          Nell'espletamento  di  specifiche  operazioni  attinenti al
          controllo della regolare tenuta della contabilita' e  della
          corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze dei libri e
          delle scritture  contabili  i  sindaci  possono  avvalersi,
          sotto  la  propria  responsabilita'  e  a proprie spese, di
          dipendenti e ausiliari che non  si  trovino  in  una  delle
          condizioni previste dall'art. 2399.
             La  societa'  puo'  rifiutare agli ausiliari l'accesso a
          informazioni riservate".
             "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il
          collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.
             Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
          durante un esercizio sociale a due  riunioni  del  collegio
          decade dall'ufficio.
             Delle  riunioni  del  collegio  deve  redigersi processo
          verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal  n.  5
          dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.
             Le  deliberazioni  del  collegio sindacale devono essere
          prese a maggioranza assoluta. Il  sindaco  dissenziente  ha
          diritto  di  fare  iscrivere a verbale i motivi del proprio
          dissenso".
             "Art. 2405 (Intervento alle adunanze  del  consiglio  di
          amministrazione  e  alle  assemblee).  -  I  sindaci devono
          assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed
          alle  assemblee  e  possono  assistere  alle  riunioni  del
          comitato esecutivo.
             I  sindaci,  che non assistono senza giustificato motivo
          alle assemblee o,  durante  un  esercizio  sociale,  a  due
          adunanze    del   consiglio   d'amministrazione,   decadono
          dall'ufficio".
             "Art.  2406  (Omissioni  degli  amministratori).  -   Il
          collegio  sindacale  deve convocare l'assemblea ed eseguire
          le  pubblicazioni  prescritte  dalla  legge  in   caso   di
          omissione da parte degli amministratori".
             "Art.   2407   (Responsabilita').  -  I  sindaci  devono
          adempiere i loro doveri con la  diligenza  del  mandatario,
          sono  responsabili  della verita' delle loro attestazioni e
          devono conservare il segreto sui fatti e sui  documenti  di
          cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
             Essi    sono    responsabili    solidalmente   con   gli
          amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
          il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero  vigilato
          in conformita' degli obblighi della loro carica.
             L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata
          dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".