Art. 14. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. 2. Il collegio e' presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro. 3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorita' di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle societa' per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. 4. Il compenso dei revisori e' determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed e' a carico della fondazione. 5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorita' di Governo competente per lo spettacolo. 6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1; nelle more il revisore e' sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica. 7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.
Nota all'art. 14: - Il testo degli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile e' il seguente: "Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza). - Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco". "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421". "Art. 2403-bis (Collaboratori del sindaco). - Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilita' e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399. La societa' puo' rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate". "Art. 2404 (Riunioni e deliberazioni del collegio). - Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso". "Art. 2405 (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). - I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio d'amministrazione, decadono dall'ufficio". "Art. 2406 (Omissioni degli amministratori). - Il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori". "Art. 2407 (Responsabilita'). - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verita' delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi della loro carica. L'azione di responsabilita' contro i sindaci e' regolata dalle disposizioni degli articoli 2393 e 2394".