Art. 14 (Condizioni e requisiti per l'esercizio dei titoli minerari) 1. Il Ministero rende noti agli interessati, mediante pubblicazione nel BUIG, le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio ed alla cessazione delle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione, e stoccaggio stabiliti da disposizioni legis- lative, regolamentari e amministrative, ai quali e' subordinato il conferimento del titolo; il Ministero infine informa le regioni interessate delle istanze e dei procedimenti in corso mediante trasmissione del BUIG. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro sono aggiornati il disciplinare-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare-tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento. 3. I nuovi disciplinari-tipo sono pubblicati nel BUIG e trasmessi alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 4. Fino alla pubblicazione dei disciplinari-tipo di cui al comma 2, i titoli vigenti e le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dai disciplinari vigenti, in quanto compatibili. 5. Le condizioni e i requisiti, nonche' gli obblighi particolareggiati stabiliti nei decreti di conferimento o proroga, relativi all'esercizio delle attivita', devono essere giustificati esclusivamente dalla necessita' di assicurare il corretto esercizio delle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per motivi di sicurezza nazionale, di sicurezza pubblica, di sanita' pubblica, di sicurezza e salute dei lavoratori, di sicurezza degli impianti, di tutela dei giacimenti e di gestione pianificata delle risorse di idrocarburi, di protezione dell'ambiente, di tutela delle aree protette, di ripristino dei luoghi dopo la cessazione dell'attivita', di tutela delle risorse biologiche e dei beni artistici, archeologici e storici, e di sicurezza dei trasporti; l'imposizione delle condizioni, dei requisiti e degli obblighi e' esercitata in modo non discriminatorio tra gli enti e garantendo l'indipendenza di gestione degli enti stessi. 6. Il conferimento o l'esercizio di un titolo minerario per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi non puo' essere in nessun caso subordinato alla partecipazione dello Stato o di altra Amministrazione regionale, provinciale o locale, direttamente o mediante una persona giuridica a tal fine costituita o designata. 7. Il controllo sugli enti nell'ambito dei titoli minerari e' limitato a quanto necessario per l'osservanza delle condizioni, requisiti, obblighi di cui al comma 5. 8. Nessun ente puo' essere obbligato a fornire informazioni sulle fonti di approvvigionamento esistenti o previste. tranne che su richiesta delle autorita' competenti ed esclusivamente per i motivi di cui all'articolo 36 del Trattato dell'Unione europea.