Art. 14.

  1.  All'articolo  30  del  decreto  119/92, al comma 1, in fine, e'
aggiunto  il  seguente periodo: "Il prezzo riportato sulla confezione
e'  il  prezzo massimo al quale il medicinale veterinario puo' essere
venduto al pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia.".
 
          Nota all'art. 14:
          -  Il  testo  vigente  dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.
          119/1992 e' il seguente: "1. Le disposizioni  del  presente
          capo  fanno  salve  quelle  concernenti  le  condizioni  di
          distribuzione al  pubblico  l'indicazione  del  prezzo  dei
          medicinali veterinari e la proprieta' industriale.
          Il  prezzo  riportato sulla confezione e' il prezzo massimo
          al quale il medicinale veterinario puo' essere  venduto  al
          pubblico, anche da parte dei farmacisti in farmacia".