(Accordo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
            Disposizioni in materia di doppia imposizione 
1. I proventi ricevuti dalla compagnia aerea designata di  una  Parte
   Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione
   allo svolgimento dei  servizi  concordati  saranno  soggetti  alle
   disposizioni della Convenzione sulla doppia imposizione in  vigore
   fra le due Parti Contraenti.