Art. 14. Disposizioni fiscali varie Beni soggetti ad IVA al 10% 1. Il n. 20) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)". Deducibilita' di spese per immobili utilizzati da esercenti particolari attivita' 2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali; b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537; c) esercenti tintolavanderie; d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio; e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande; f) esercenti attivita' turistica; g) esercenti attivita' di estetista; h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al pubblico. Periodo di imposta 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo. Costo di beni materiali 4. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 2. Agevolazioni per gli esercenti attivita' di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 5. Gli esercenti attivita' di commercio al minuto di prodotti tessili, abbigliamento e calzature ai quali si applicano i parametri di cui all'articolo 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono diminuire l'importo da versare di cui all'articolo 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti sopra indicati, risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1996, maggiorata di un quarto. Versamenti di imposta 6. I contribuenti che si sono avvalsi della facolta' prevista dal comma 5 e che per il periodo di imposta 1997 indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello ridotto previsto dall'articolo 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono versare l'imposta trattenuta per effetto delle disposizioni contenute nel comma 5 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato. Facolta' dei soggetti 7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono diminuire l'imposta sul valore aggiunto da versare ovvero aumentare l'eccedenza di imposta detraibile relativa al mese di dicembre 1998 di un importo pari al 75 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti indicati al comma 5 risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1998, e l'imposta relativa alle cessioni dei prodotti medesimi risultante dalle annotazioni eseguite per l'anno 1997, maggiorata di un quarto per le cessioni effettuate fino al 30 settembre 1997. I menzionati contribuenti che per il periodo di imposta indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi di ammontare inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore devono versare l'imposta trattenuta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, aumentata degli interessi nella misura dello 0,50 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato. Modalita' di applicazione 8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 si applicano anche nei confronti dei contribuenti di cui al comma 5 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo l'imposta a debito o aumentando l'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalle dichiarazioni annuali relative agli anni 1997 e 1998, nonche' nei confronti degli stessi soggetti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, riducendo l'imposta da versare o aumentando l'eccedenza di imposta detraibile relativa all'ultimo trimestre degli anni 1997 e 1998. Variazione dei prezzi dei generi di monopolio e dell'accisa sulle sigarette 9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro delle finanze, con proprio decreto, puo' disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, a lire 400 miliardi per l'anno 1999 e a lire 400 miliardi per l'anno 2000. Oneri finanziari 10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a 8 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 9. Beni immobili dello Stato 11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "dei commi da 86 a 95" sono aggiunte le seguenti: "nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita'.". Il termine del 31 dicembre 1997, indicato nell'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998. Alienazione di beni immobili dello Stato 12. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 99 e' sostituito dal seguente: " 99. I beni immobili ed i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere alienati dall'Amministrazione finanziaria quando il loro valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni di lire, a trattativa privata ovvero, per importi superiori, mediante asta pubblica e, qualora quest'ultima vada deserta, mediante trattativa privata. Allo scopo di consentire l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita a trattativa privata, l'Amministrazione finanziaria deve informare della determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto da parte del comune deve avvenire entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i quindici giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione". Piano per l'aggiornamento del catasto 13. Al fine di consentire l'aggiornamento delle risultanze catastali ed il recupero dell'evasione, il Ministero delle finanze, entro il 31 dicembre 1999, realizza un piano straordinario di attivita' finalizzato al completo classamento delle unita' immobiliari, anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, aventi particolari qualificazioni nel settore, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di scelta del contraente ovvero ripartendo gli oneri in caso di accordi di collaborazione con comuni ed altri enti territoriali. Ai medesimi fini, per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati gia' rurali, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998. L'attuazione degli interventi previsti dal piano straordinario di attivita' di cui al primo periodo del presente comma sara' effettuata sulla base di uno o piu' specifici progetti definiti sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Al fine della progettazione degli interventi medesimi, il Ministero delle finanze potra' avvalersi della banca dati dell'AIMA, da utilizzare attraverso standard tecnici definiti con l'AIPA in coordinamento con il progetto di sistema informativo della montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97. Agli oneri previsti per l'attuazione del programma di cui al presente comma, stimati in lire 40 miliardi per il 1998 e in lire 60 miliardi per il 1999, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge, nonche', per quanto specificamente riguarda gli oneri gravanti sull'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Compensi per i Centri di assistenza fiscale 14. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 22 e' sostituito dal seguente: " 22. Per le attivita' di cui al comma 21 ai Centri di assistenza di cui al comma 20, a quelli costituiti dalle associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nonche' a quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 che hanno stipulato le convenzioni previste dal comma 13-bis, spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione. Tale compenso e' erogato direttamente dall'Amministrazione finanziaria sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede di cui al comma 21, inviate all'Amministrazione stessa. Il pagamento del compenso e' disposto in relazione al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici di cui al comma 21, ovvero trasmesse per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi. E' consentita a favore di ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale, dietro presentazione di appositi elenchi riassuntivi sottoscritti dal direttore tecnico del Centro di assistenza e previa verifica dell'avvenuto inoltro delle dichiarazioni dei redditi e delle relative schede ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, l'erogazione in via provvisoria di una quota pari all'ottanta per cento del compenso spettante. L'erogazione del compenso provvisorio e' disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalita' di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno di ciascun anno. Le modalita' di corresponsione del compenso per l'anno 1997 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 1998. La misura dei compensi previsti nel comma 16 e nel presente comma sara' adeguata ogni anno, con effetto dall'anno 1997, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertata dall'ISTAT, rilevata nell'anno precedente". Esenzione fiscale per le pensioni privilegiate agli invalidi per esplosivi in tempo di pace 15. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, e' aggiunto il seguente comma: "2- bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". Decorrenza 16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1991, n. 437. Esenzione fiscale per i contributi ai dipendenti per interessi su mutui edilizi 17. I contributi erogati dai datori di lavoro a titolo di partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una unita' immobiliare destinata ad uso di abitazione, concessi, anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel territorio dello Stato altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di cui all'articolo 48, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La norma ha effetto anche per i contributi erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 14: - La tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca norme in materia di beni e servizi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento. - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: "7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministrodelle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato". - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 74 (Spese relative a piu' esercizi). - 1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dello Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica il comma 3 dell'articolo 55. 2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Si considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell'impresa, e i contributi erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le predette limitazioni non si applicano ove le spese di rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo precedente di valore unitario non eccedente lire cinquantamila. 3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. 4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi". - Si riporta il testo dell'art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquisti o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; d) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla lettera c) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali nel bilancio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, reca: "Sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati al D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202". - L'articolo 67, comma 7, del decreto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportato alla seconda nota del presente articolo. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 riguardanti gli accertamenti effettuati in base a parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi di imposta ai parametri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali" alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e al fattore di adeguamento". - Si riporta il testo dell'art. 27, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 633: "Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari a quello determinato in base ai criteri che saranno stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma non e' dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o dei compensi annotati, ivi previsto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri, ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". - Si riporta il testo dell'art. 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: "Art. 62- bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire una piu' articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attivita' esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e ad altri elementi significativi in relazione all'attivita' esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995". - Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 33. (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti). - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attivita': a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 5 marzo di ciascun anno". - Si riporta il testo dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825: "Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'articolo 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Per i generi importati la tariffa di vendita e' aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita. - La direttiva 92/1979/CEE del 19 ottobre 1992, e' relativa al ravvicinamento delle imposte sull sigarette. - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76: "Art. 6. - Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 9, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e' calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. L'importo cosi' ottenuto e' chiamato importo di base. Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e' costituita dalla somma di due elementi: a) un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; b) un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta; Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 2 e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via". - La direttiva 95/59/CEE del 27 novembre 1995, e' relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dalla presente legge: "90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali su detti immobili devono comunicare al Ministero delle finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a 95, nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle relative potenzialita' ". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da 91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ". - La legge 23 dicembre 1996, n. 662 reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662: "156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997". - La legge 31 gennaio 1994, n. 97 reca: "Nuove disposizioni per le zone montane". - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133: "14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, e' destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2. del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informativi comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attivita' provvede l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalita' di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalita' di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione". - La legge 30 dicembre 1991, n. 413 reca: "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1991. n. 437, come modificato dalla presente legge: "Art. 1. - 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla tabella 3 allegata al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dalla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati ed invalidi per servizio. 2- bis. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche". - La legge 31 dicembre 1991, n. 437 reca: "Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace". - Si riporta il testo dell'art. 48, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali, a fronte delle spese sanitarie di cui all'articolo 13- bis, comma 1, lettera c), purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta (16/f); c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.000 e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi (16/h); e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali; g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 47".