Art. 14.
                     Disposizioni fiscali varie
                     Beni soggetti ad IVA al 10%
  1. Il  n. 20) della tabella  A, parte III, allegata  al decreto del
Presidente della  Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633,  e' sostituito
dal seguente:
  "20) bulbi, tuberi, radici tuberose,  zampe e rizomi, allo stato di
riposo vegetativo,  in vegetazione o  fioriti, altre piante  e radici
vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi,
per mazzi o  per ornamenti, freschi, fogliami, foglie,  rami ed altre
parti di piante,  erbe, muschi e licheni, per mazzi  o per ornamenti,
freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02.  ex 06.03 - 06.04)".
           Deducibilita' di spese per immobili utilizzati
                 da esercenti particolari attivita'
  2. In deroga alle disposizioni di  cui agli articoli 67, comma 7, e
74 del testo  unico delle imposte sui redditi,  approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986, n.  917,  sono
deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei   due  successivi   le   spese   di  manutenzione,   riparazione,
ammodernamento    e   ristrutturazione    relative   agli    immobili
ammortizzabili  posseduti  o  detenuti,  ivi  compresi  gli  impianti
elettrici,   idraulici  e   quelli   generici   di  riscaldamento   e
condizionamento, con  esclusione degli  impianti igienici,  nei quali
viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi, di cui  all'articolo 53 del predetto  testo unico, conseguiti
nel  periodo  d'imposta nel  quale  le  spese stesse  sono  sostenute
costituito  per almeno  l'80 per  cento da  cessioni o  prestazioni a
privati:
  a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
  b)  esercenti l'attivita'  di  abbigliamento su  misura  di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
  c) esercenti tintolavanderie;
  d)  esercenti  attivita'  commerciale  con  autorizzazione  per  la
vendita al dettaglio;
  e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
  f) esercenti attivita' turistica;
  g) esercenti attivita' di estetista;
  h)  esercenti  attivita'  di  produzione  con  vendita  diretta  al
pubblico.
                         Periodo di imposta
  3.  Le disposizioni  di  cui al  comma 2  si  applicano alle  spese
sostenute nel  periodo di imposta  in corso  alla data del  1 gennaio
1998 e in quello successivo.
                       Costo di beni materiali
  4.  Per  la deduzione  delle  spese  di manutenzione,  riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle indicate al comma
2, sostenute  nei periodi di imposta  indicati nel comma 3,  il costo
dei  beni materiali  ammortizzabili  cui  commisurare la  percentuale
prevista  dal citato  articolo 67,  comma  7, del  testo unico  delle
imposte  sui redditi,  va assunto  al netto  di quello  relativo agli
immobili di cui al comma  2.
   Agevolazioni per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
           di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  5.  Gli esercenti  attivita'  di commercio  al  minuto di  prodotti
tessili, abbigliamento e calzature ai  quali si applicano i parametri
di cui  all'articolo 3, comma 125,  della legge 23 dicembre  1996, n.
662, possono diminuire  l'importo da versare di  cui all'articolo 27,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,  ovvero aumentare l'eccedenza di  imposta detraibile di
un importo  pari al 75 per  cento della differenza tra  l'imposta sul
valore aggiunto  relativa alle cessioni dei  prodotti sopra indicati,
risultante dalle annotazioni eseguite per il mese di dicembre 1997, e
l'imposta  relativa alle  cessioni dei  prodotti medesimi  risultante
dalle annotazioni eseguite  per il mese di  dicembre 1996, maggiorata
di un quarto.
                        Versamenti di imposta
  6. I contribuenti  che si sono avvalsi della  facolta' prevista dal
comma  5  e  che  per  il periodo  di  imposta  1997  indicano  nella
dichiarazione  dei redditi  ricavi  di ammontare  inferiore a  quello
ridotto previsto dall'articolo 3, comma  126, della legge 23 dicembre
1996, n. 662,  devono versare l'imposta trattenuta  per effetto delle
disposizioni contenute nel  comma 5 entro il termine  previsto per la
presentazione  della  dichiarazione   dei  redditi,  aumentata  degli
interessi nella misura dello 0,50 per  cento per ogni mese o frazione
di  mese successivo  a  quello  in cui  il  versamento doveva  essere
effettuato.
                        Facolta' dei soggetti
  7. I soggetti di cui al comma 5, ai quali si applicano gli studi di
settore di cui  all'articolo 62-bis del decretolegge  30 agosto 1993,
n. 331, convertito,  con modificazioni, dalla legge  29 ottobre 1993,
n. 427,  possono diminuire l'imposta  sul valore aggiunto  da versare
ovvero aumentare  l'eccedenza di imposta detraibile  relativa al mese
di dicembre 1998 di un importo  pari al 75 per cento della differenza
tra l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni dei prodotti
indicati al comma 5 risultante  dalle annotazioni eseguite per l'anno
1998,  e  l'imposta  relativa  alle cessioni  dei  prodotti  medesimi
risultante dalle annotazioni eseguite  per l'anno 1997, maggiorata di
un quarto  per le cessioni  effettuate fino  al 30 settembre  1997. I
menzionati contribuenti che per il  periodo di imposta indicano nella
dichiarazione  dei redditi  ricavi  di ammontare  inferiore a  quello
risultante dall'applicazione  degli studi  di settore  devono versare
l'imposta  trattenuta entro  il  termine per  la presentazione  della
dichiarazione  dei redditi,  aumentata degli  interessi nella  misura
dello 0,50  per cento per ogni  mese o frazione di  mese successivo a
quello in  cui il versamento  doveva essere effettuato.
                      Modalita' di applicazione
  8.  Le disposizioni  dei commi  5,  6 e  7 si  applicano anche  nei
confronti dei  contribuenti di  cui al comma  5 che  hanno esercitato
l'opzione  prevista  dall'articolo  33,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972,  n.  633,  riducendo
l'imposta  a debito  o  aumentando  l'eccedenza d'imposta  detraibile
risultante  dalle dichiarazioni  annuali  relative agli  anni 1997  e
1998, nonche'  nei confronti  degli stessi soggetti  rientranti nelle
disposizioni di cui all'articolo 74, quarto comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n.  633 del 1972, riducendo l'imposta
da versare  o aumentando  l'eccedenza di imposta  detraibile relativa
all'ultimo trimestre  degli anni 1997  e 1998.
           Variazione dei prezzi dei generi di monopolio e
                     dell'accisa sulle sigarette
  9.  Entro sessanta  giorni dalla  data di  entrata in  vigore della
presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a
monopolio  fiscale ai  sensi dell'articolo  2 della  legge 13  luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della
direttiva   92/79/CEE   del   Consiglio,   del   19   ottobre   1992.
Contemporaneamente  alla indicata  variazione tariffaria  il Ministro
delle finanze, con proprio decreto, puo' disporre la variazione della
struttura  dell'accisa sulle  sigarette di  cui all'articolo  6 della
legge  7 marzo  1985,  n. 76,  sulla base  di  quanto disposto  dalla
direttiva 95/59/CE  del Consiglio del  27 novembre 1995.  Le predette
disposizioni  devono  assicurare  maggiori   entrate  in  misura  non
inferiore a  lire 200 miliardi per  l'anno 1998, a lire  400 miliardi
per  l'anno  1999 e  a  lire  400  miliardi  per l'anno  2000.
                          Oneri finanziari
  10. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni dei commi da 1 a
8 si fa  fronte con le maggiori entrate rivenienti  dal comma 9.
                      Beni immobili dello Stato
  11. All'articolo 3, comma 90, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dopo le  parole: "dei commi  da 86 a  95" sono aggiunte  le seguenti:
"nonche' a  dichiarare la cessazione dell'uso  governativo per quelli
che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui territori sono siti,
risultino esuberanti  in rapporto  alle relative  potenzialita'.". Il
termine del  31 dicembre  1997, indicato  nell'articolo 3,  comma 88,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' differito al 30 giugno 1998.
              Alienazione di beni immobili dello Stato
  12. All'articolo 3  della legge 23 dicembre 1996, n.  662, il comma
99 e' sostituito dal seguente:
  " 99. I  beni immobili ed i diritti  reali immobiliari appartenenti
allo Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, possono essere
alienati dall'Amministrazione  finanziaria quando  il loro  valore di
stima,  determinato sulla  base del  miglior prezzo  di mercato,  non
superi  i 300  milioni  di  lire, a  trattativa  privata ovvero,  per
importi  superiori, mediante  asta pubblica  e, qualora  quest'ultima
vada deserta,  mediante trattativa privata. Allo  scopo di consentire
l'esercizio del  diritto di  prelazione previsto  dal comma  113, nel
caso di  vendita a trattativa privata,  l'Amministrazione finanziaria
deve  informare  della determinazione  di  vendere  e delle  relative
condizioni il comune dove il bene e' situato. L'esercizio del diritto
da parte del comune deve  avvenire entro i quindici giorni successivi
al ricevimento della comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta
pubblica i  quindici giorni decorrono  dall'avvenuta aggiudicazione".
                Piano per l'aggiornamento del catasto
  13.  Al   fine  di  consentire  l'aggiornamento   delle  risultanze
catastali ed  il recupero dell'evasione, il  Ministero delle finanze,
entro  il  31  dicembre  1999, realizza  un  piano  straordinario  di
attivita'   finalizzato   al   completo  classamento   delle   unita'
immobiliari, anche  ricorrendo alla  stipula di  apposite convenzioni
con soggetti  pubblici e  privati, aventi  particolari qualificazioni
nel settore, nel  rispetto della normativa comunitaria  in materia di
scelta del contraente ovvero ripartendo  gli oneri in caso di accordi
di collaborazione con comuni ed  altri enti territoriali. Ai medesimi
fini, per  le variazioni  delle iscrizioni  in catasto  di fabbricati
gia' rurali,  che non  presentano piu' i  requisiti di  ruralita', il
termine del  31 dicembre 1997,  previsto dall'articolo 3,  comma 156,
della legge  23 dicembre 1996,  n. 662,  e' prorogato al  31 dicembre
1998. L'attuazione degli interventi  previsti dal piano straordinario
di  attivita'  di cui  al  primo  periodo  del presente  comma  sara'
effettuata  sulla base  di  uno o  piu'  specifici progetti  definiti
sentita l'Autorita' per  l'informatica nella pubblica amministrazione
(AIPA).  Al fine  della progettazione  degli interventi  medesimi, il
Ministero delle finanze potra'  avvalersi della banca dati dell'AIMA,
da  utilizzare attraverso   standard  tecnici  definiti con l'AIPA in
coordinamento  con  il  progetto   di   sistema   informativo   della
montagna  di cui  alla  legge  31 gennaio  1994,  n.  97. Agli  oneri
previsti per  l'attuazione del  programma di  cui al  presente comma,
stimati in lire 40 miliardi per il  1998 e in lire 60 miliardi per il
1999,  si  provvede  mediante  le maggiori  entrate  derivanti  dalla
presente legge, nonche', per quanto specificamente riguarda gli oneri
gravanti    sull'Autorita'   per    l'informatica   nella    pubblica
amministrazione,   mediante  le   maggiori   entrate  derivanti   dai
versamenti effettuati per gli anni 1997 e 1998 di cui all'articolo 9,
comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, da iscrivere nel
capitolo  1167  dello  stato   di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri.
             Compensi per i Centri di assistenza fiscale
  14. All'articolo 78 della legge 30  dicembre 1991, n. 413, il comma
22 e' sostituito dal seguente:
  " 22. Per le  attivita' di cui al comma 21  ai Centri di assistenza
di  cui  al comma  20,  a  quelli  costituiti dalle  associazioni  di
lavoratori promotrici di istituti  di patronato riconosciuti ai sensi
del decreto  legislativo del Capo  provvisorio dello Stato  29 luglio
1947, n. 804, nonche' a quelli di  cui alle lettere a) e b) del comma
1  che hanno  stipulato  le convenzioni  previste  dal comma  13-bis,
spetta un compenso,  a carico del bilancio dello  Stato, nella misura
unitaria di  L. 20.000 per  ciascuna dichiarazione. Tale  compenso e'
erogato  direttamente  dall'Amministrazione  finanziaria  sulla  base
delle dichiarazioni  dei redditi  e delle relative  schede di  cui al
comma  21,  inviate  all'Amministrazione  stessa.  Il  pagamento  del
compenso  e'  disposto in  relazione  al  numero delle  dichiarazioni
presenti nei supporti magnetici di  cui al comma 21, ovvero trasmesse
per via telematica, che l'Amministrazione elabora entro otto mesi dal
termine di presentazione dei supporti  stessi. E' consentita a favore
di  ciascun   Centro  autorizzato   di  assistenza   fiscale,  dietro
presentazione  di  appositi   elenchi  riassuntivi  sottoscritti  dal
direttore  tecnico  del  Centro   di  assistenza  e  previa  verifica
dell'avvenuto  inoltro  delle  dichiarazioni   dei  redditi  e  delle
relative   schede    ai   competenti    uffici   dell'Amministrazione
finanziaria,  l'erogazione  in  via  provvisoria di  una  quota  pari
all'ottanta  per  cento  del  compenso  spettante.  L'erogazione  del
compenso  provvisorio   e'  disposta   entro  novanta   giorni  dalla
presentazione delle fatture e degli elenchi riassuntivi. Le modalita'
di  corresponsione  del  compenso  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio  e della  programmazione economica  da emanare  e pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale  entro il  30  giugno di  ciascun anno.  Le
modalita'  di  corresponsione  del  compenso  per  l'anno  1997  sono
stabilite con decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da
emanare e  pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il  31 gennaio
1998. La  misura dei compensi  previsti nel  comma 16 e  nel presente
comma  sara' adeguata  ogni  anno, con  effetto  dall'anno 1997,  con
decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro del
tesoro,   del  bilancio   e  della   programmazione  economica,   con
l'applicazione di  una percentuale  pari alla  variazione dell'indice
dei  prezzi al  consumo  per le  famiglie di  operai  e di  impiegati
accertata  dall'ISTAT,  rilevata   nell'anno  precedente".
    Esenzione fiscale per le  pensioni privilegiate agli invalidi
per esplosivi in tempo di pace
  15.  All'articolo  1 della  legge  31  dicembre  1991, n.  437,  e'
aggiunto  il seguente comma: "2-  bis.  Il trattamento di pensione di
cui  al comma 1 e'  esente dall'imposta sul reddito    delle  persone
fisiche".
                             Decorrenza
  16. La norma di cui al comma 15 ha effetto dalla data di entrata in
vigore della legge 31 dicembre 1991,  n. 437.
          Esenzione fiscale per i contributi ai dipendenti
                   per interessi su mutui edilizi
  17.  I  contributi  erogati  dai  datori  di  lavoro  a  titolo  di
partecipazione agli interessi per mutui edilizi per l'acquisto di una
unita'  immobiliare   destinata  ad  uso  di   abitazione,  concessi,
anteriormente al 1 gennaio 1997, ai dipendenti che non possiedono nel
territorio  dello Stato  altro  fabbricato o  porzioni di  fabbricato
destinati al medesimo uso, si intendono compresi fra le erogazioni di
cui  all'articolo 48,  comma 2,  lettera  f), del  testo unico  delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, e  successive modificazioni. La
norma ha  effetto anche per  i contributi erogati  anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
 
           Note all'art. 14:
            -    La    tabella  A,   parte   III,   del   decreto del
          Presidente  della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633  reca
          norme in materia  di beni e servizi  soggetti  all'aliquota
          IVA del 10 per cento.
            -    Si riporta   il  testo dell'art.  67, comma  7,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
          n. 917:
            "7.    Le    spese    di     manutenzione,   riparazione,
          ammodernamento   e trasformazione,  che  dal  bilancio  non
          risultino  imputate  ad incremento del   costo dei  beni ai
          quali  si riferiscono,  sono deducibili  nel limite  del  5
          per  cento  del  costo   complessivo   di tutti   i    beni
          materiali   ammortizzabili   quale      risulta  all'inizio
          dell'esercizio dal registro   dei  beni     ammortizzabili;
          per     le   imprese    di  nuova costituzione  il   limite
          percentuale  si  calcola,   per  il  primo esercizio,   sul
          costo    complessivo   quale     risulta     alla      fine
          dell'esercizio;    per    i    beni    ceduti   nel   corso
          dell'esercizio  la deduzione  spetta  in proporzione   alla
          durata    del  possesso    ed   e' commisurata,    per   il
          cessionario,  al   costo  di    acquisizione.   L'eccedenza
          e'  deducibile   per   quote costanti  nei cinque  esercizi
          successivi.     Per   specifici     settori      produttivi
          possono    essere stabiliti, con  decreto del Ministrodelle
          finanze,  diversi criteri e modalita' di  deduzione.  Resta
          ferma  la    deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
          compensi  periodici dovuti contrattualmente a terzi per  la
          manutenzione    di  determinati beni, del cui costo  non si
          tiene conto nella  determinazione  del  limite  percentuale
          sopra indicato".
            -   Si riporta  il  testo dell'art.  74 del  decreto  del
          D.P.R.  22 dicembre 1986, n. 917:
            "Art. 74   (Spese  relative a  piu' esercizi).   - 1.  Le
          spese relative a   studi  e    ricerche  sono    deducibili
          nell'esercizio  in cui sono state sostenute ovvero in quote
          costanti  nell'esercizio  stesso  e nei successivi ma   non
          oltre il  quarto.  Le  quote    di  ammortamento  dei  beni
          acquisiti   in  esito  agli  studi  e  alle  ricerche  sono
          calcolate sul costo  degli  stessi  diminuito  dell'importo
          gia'  dedotto.  Per  i contributi corrisposti a   norma  di
          legge  dello  Stato o   da altri enti pubblici a fronte  di
          tali costi si applica il  comma 3 dell'articolo 55.
            2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di   propaganda   sono
          deducibili  nell'esercizio   in  cui sono  state  sostenute
          o in   quote   costanti nell'esercizio   stesso    e    nei
          quattro    successivi.    Le  spese  di rappresentanza sono
          ammesse  in  deduzione  nella  misura  di un terzo del loro
          ammontare   e   sono   deducibili   per   quote    costanti
          nell'esercizio in cui sono  state sostenute  e nei  quattro
          successivi.    Si considerano spese di rappresentanza anche
          quelle sostenute  per  i  beni  distribuiti  gratuitamente,
          anche    se   recano    emblemi,   denominazioni   o  altri
          riferimenti    atti    a  distinguerli    come     prodotti
          dell'impresa,    e       i   contributi       erogati   per
          l'organizzazione   di convegni   e  simili.    Le  predette
          limitazioni   non   si   applicano      ove   le  spese  di
          rappresentanza siano riferite a  beni  di  cui  al  periodo
          precedente   di   valore   unitario   non   eccedente  lire
          cinquantamila.
            3.  Le altre  spese relative  a  piu' esercizi,   diverse
          da    quelle considerate nei   commi 1 e 2  sono deducibili
          nel limite  della quota imputabile a ciascun esercizio.
            4. Le spese di cui al  presente articolo sostenute  dalle
          imprese  di  nuova  costituzione,    comprese le   spese di
          impianto,   sono deducibili secondo le  disposizioni    dei
          commi  1,  2  e  3    a  partire dall'esercizio in cui sono
          conseguiti i primi ricavi".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.    53  del  D.P.R.  22
          dicembre 1986, n.  917:
            "Art. 53  (Ricavi).  - 1. Sono considerati ricavi:
            a)  i    corrispettivi  delle  cessioni   di beni e delle
          prestazioni di servizi  alla  cui    produzione  o  al  cui
          scambio  e' diretta l'attivita' dell'impresa;
            b)  i  corrispettivi   delle cessioni di materie  prime e
          sussidiarie, di semilavorati  e    di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli strumentali, acquisti o prodotti per essere
          impiegati nella produzione;
            c)  i   corrispettivi  delle   cessioni  di    azioni   o
          quote  di partecipazioni in societa' ed enti indicati nelle
          lettere    a),  b)  e  d)    del  comma 1 dell'articolo 87,
          comprese quelle non rappresentate da titoli,    nonche'  di
          obbligazioni  e   di altri titoli in  serie o di massa, che
          non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,   anche  se
          non    rientrano tra   i  beni  al cui  scambio  e' diretta
          l'attivita' dell'impresa;
            d)  le indennita'  conseguite a  titolo di  risarcimento,
          anche    in  forma  assicurativa,  per  la  perdita  o   il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
            e)    i contributi  in  denaro, o  il valore  normale  di
          quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
            f)  i  contributi  spettanti  esclusivamente   in   conto
          esercizio a norma di legge.
            2.  Si  comprende inoltre tra i  ricavi il valore normale
          dei beni di cui  al    comma  1  destinati    al    consumo
          personale     o   familiare dell'imprenditore, assegnati ai
          soci  o  destinati  a  finalita'   estranee   all'esercizio
          dell'impresa.
            2-bis.   Ai fini delle  imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
            -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno
          1964, n. 537, reca:   "Sostituzione   degli   elenchi   dei
          mestieri   artistici, tradizionali e  dell'abbigliamento su
          misura, allegati al  D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202".
            - L'articolo 67, comma 7, del    decreto  del  D.P.R.  22
          dicembre  1986,  n. 917, e' riportato alla seconda nota del
          presente articolo.
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  125,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "125. Le disposizioni di cui ai    commi  da  181  a  187
          dell'articolo  3  della legge   28 dicembre   1995, n.  549
          riguardanti    gli  accertamenti  effettuati  in    base  a
          parametri,  si  applicano per  gli accertamenti relativi ai
          periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per  i  contribuenti
          con  periodo    di  imposta    non coincidente con   l'anno
          solare,  per gli accertamenti relativi   al secondo   e  al
          terzo    periodo di   imposta di durata pari a  dodici mesi
          chiusi successivamente  al    30  giugno  1995.    Per    i
          menzionati  periodi   di   imposta  ai parametri  approvati
          con decreto del  Presidente del Consiglio  dei ministri  29
          gennaio  1996,  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n. 25 del 31  gennaio  1996,    saranno
          apportate  modificazioni  con riferimento alla voce "Valore
          dei beni  strumentali" alla voce "Compensi" con  esclusione
          della  variabile  "Spese  per il personale" e al fattore di
          adeguamento".
            - Si riporta il testo dell'art.  27, secondo  comma,  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n
          633:
            "Entro il    termine  previsto    dal  primo    comma  il
          contribuente  deve  versare l'importo   della differenza  a
          norma dell'art.  38, annotando sul  registro  gli   estremi
          della    relativa    attestazione.    Qualora l'importo non
          superi il limite   di lire  cinquantamila    il  versamento
          dovra'   essere   effettuato  insieme   a  quello  relativo
          al  mese successivo".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  126,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "126.  Gli accertamenti   di cui   al   comma  125    non
          possono     essere  effettuati    nei      confronti    dei
          contribuenti   che    indicano   nella dichiarazione    dei
          redditi  ricavi   o  compensi  di  ammontare  non inferiore
          a quello derivante dall'applicazione dei parametri, ridotto
          di    un importo   pari  a quello  determinato in  base  ai
          criteri  che saranno   stabiliti   con   il   decreto   che
          apporta   le   modificazioni indicate  nel  comma  125.  Si
          applicano   le   disposizioni   di   cui  all'articolo  55,
          quarto comma, del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma non
          e'  dovuto  il versamento  della somma pari a  un ventesimo
          dei ricavi o   dei compensi annotati,    ivi  previsto.  Ai
          fini  dell'imposta sul   valore  aggiunto  l'adeguamento al
          volume      d'affari     risultante  dall'applicazione  dei
          parametri, ridotto  del  menzionato  importo,  puo'  essere
          operato,      senza    applicazioni     di   sanzioni     e
          interessi, effettuando il versamento della relativa imposta
          entro  il  termine  per  la     presentazione         della
          dichiarazione   dei   redditi.    I  maggiori corrispettivi
          devono  essere annotati, entro il    suddetto  termine,  in
          un'apposita      sezione       del     registro    previsto
          dall'articolo   23  o dall'articolo  24  del decreto    del
          Presidente  della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633".
            - Si riporta  il testo dell'art. 62-bis del  decretolegge
          30  agosto  1993,  n. 331,   convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 29 ottobre 1993, n. 427:
            "Art.  62-    bis  (Studi di   settore).    -   1.    Gli
          uffici    del  Dipartimento delle   entrate del   Ministero
          delle finanze,  sentite le associazioni    professionali  e
          di  categoria,   elaborano, entro   il 31 dicembre 1995, in
          relazione ai vari  settori  economici,  appositi  studi  di
          settore  al    fine  di  rendere  piu'  efficace   l'azione
          accertatrice  e  di    consentire  una    piu'   articolata
          determinazione   dei      coefficienti  presuntivi  di  cui
          all'articolo 11  del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.    69,
          convertito,    con modificazioni,   dalla legge   27 aprile
          1989, n.  154,  e  successive  modificazioni.  A tal   fine
          gli  stessi  uffici identificano campioni  significativi di
          contribuenti      appartenenti   ai   medesimi  settori  da
          sottoporre a  controllo allo scopo di individuare  elementi
          caratterizzanti  l'attivita'  esercitata,  con  particolare
          riferimento   agli   acquisti   di  beni    e  servizi,  ai
          prezzi  medi praticati, ai  consumi di   materie prime    e
          sussidiarie,    al  capitale  investito,  all'impiego    di
          attivita' lavorativa, ai  beni strumentali impiegati,  alla
          localizzazione   dell'attivita'  e    ad  altri    elementi
          significativi  in relazione  all'attivita' esercitata.  Gli
          studi    di  settore  sono    approvati  con    decreti del
          Ministro delle   finanze, da pubblicare   nella    Gazzetta
          Ufficiale    entro il   31  dicembre  1995, possono  essere
          soggetti a   revisione   ed   hanno validita'    ai    fini
          dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995".
            -   Si riporta  il  testo dell'art.  33 del  decreto  del
          D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633:
            "Art. 33.   (Semplificazioni  per i contribuenti   minori
          relative  alle  liquidazioni e  ai  versamenti).   -  1.  I
          contribuenti    che  nell'anno  solare    precedente  hanno
          realizzato   un      volume   d'affari   non   superiore  a
          trecentosessanta milioni di  lire per le    imprese  aventi
          per    oggetto    prestazioni  di   servizi   e   per   gli
          esercenti   arti   e professioni,  ovvero    di  lire    un
          miliardo  per    le  imprese    aventi  per oggetto   altre
          attivita',     possono   optare,   dandone    comunicazione
          all'ufficio    competente   nella  dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione  di  inizio
          attivita':
            a)  per    l'annotazione delle liquidazioni periodiche  e
          dei relativi versamenti entro il  giorno 5 del secondo mese
          successivo a ciascuno dei  primi tre   trimestri    solari;
          qualora    l'imposta    non  superi    il  limite di   lire
          cinquantamila  il  versamento    dovra'  essere  effettuato
          insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;
            b)  per il  versamento  dell'imposta  dovuta entro  il  5
          marzo  di ciascun anno".
            -  Si  riporta il testo  dell'art. 74,  comma quarto, del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
            "Gli  enti  e le   imprese   che   prestano   servizi  al
          pubblico    con  caratteri  di    uniformita',  frequenza e
          diffusione      tali   da   comportare    l'addebito    dei
          corrispettivi  per    periodi  superiori  al   mese possono
          essere  autorizzati,  con   decreto   del Ministro    delle
          finanze,    ad  eseguire le liquidazioni  periodiche di cui
          all'art. 27   e i relativi  versamenti      trimestralmente
          anziche'    mensilmente.   La   stessa autorizzazione  puo'
          essere     concessa     agli    esercenti    impianti    di
          distribuzione     di     carburante      per    uso      di
          autotrazione      agli autotrasportatori di  cose per conto
          terzi iscritti all'albo  di cui alla legge 6  giugno  1974,
          n.   298.   Non   si   applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 33   per le  liquidazioni  ed    i  versamenti
          trimestrali  effettuati  dagli    esercenti  impianti    di
          distribuzione  di carburante per uso  di  autotrazione    e
          dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra  indicato,
          nonche'    per    le   liquidazioni     ed   i   versamenti
          trimestrali  disposti  con  decreti    del  Ministro  delle
          finanze, emanati a  norma dell'articolo  73,  primo  comma,
          lettera   e),   e del  primo periodo del presente comma. In
          deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo  comma,  a
          decorrere  dal  1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun
          trimestre  solare  dagli  autotrasportatori  indicati   nel
          periodo  precedente,  possono    essere  annotate  entro il
          trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento
          alla data di annotazione".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    2  della  legge  13
          luglio 1965, n.  825:
            "Art.    2. -  Con decreto  del  Ministro delle  finanze,
          sentito  il consiglio  di   amministrazione dei    monopoli
          di    Stato,  si    provvede  all'inserimento    di ciascun
          prodotto  soggetto  a monopolio  fiscale nelle  tariffe  di
          cui  all'articolo 1.  I prezzi di vendita al pubblico e  le
          relative  variazioni   sono stabiliti   in   conformita'  a
          quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
            Per   i  generi  importati  la   tariffa  di  vendita  e'
          aumentata dell'importo dei dazi doganali  vigenti  all'atto
          della vendita.
            -    La direttiva   92/1979/CEE del  19 ottobre  1992, e'
          relativa al ravvicinamento delle imposte sull sigarette.
            - Si riporta il testo dell'art. 6  della  legge  7  marzo
          1985, n. 76:
            "Art.  6. -  Sulle sigarette della classe di  prezzo piu'
          richiesta, determinata ai sensi del successivo  articolo 9,
          l'imposta di consumo di cui all'articolo   1  e'  calcolata
          applicando  l'aliquota    di  base  al prezzo di vendita al
          pubblico.
             L'importo cosi' ottenuto e' chiamato importo di base.
            Per le altre   sigarette l'imposta di  consumo  di    cui
          all'articolo 1 e' costituita dalla somma di due elementi:
            a)    un importo   specifico fisso  pari al  5 per  cento
          della  somma dell'importo  di   base   e     dell'ammontare
          dell'imposta    sul    valore  aggiunto    percetta   sulle
          sigarette  della  classe  di  prezzo  piu' richiesta;
            b)  un   importo  risultante  dall'applicazione  di   una
          aliquota proporzionale   al   prezzo   di     vendita    al
          pubblico     corrispondente  all'incidenza      percentuale
          dell'importo     di       base,     diminuito  dell'importo
          specifico    fisso di cui   alla lettera a), sul  prezzo di
          vendita  al pubblico  delle  sigarette della   classe    di
          prezzo  piu' richiesta;
            Ai  fini dell'applicazione  dell'imposta  di  consumo, un
          prodotto  incluso   tra  quelli  previsti  alla lettera  b)
          del  secondo  comma dell'articolo  2 e'  considerato   come
          due   sigarette  quando ha  una lunghezza,  esclusi  filtro
          e   bocchino,   compresa   tra   i nove    e    i  diciotto
          centimetri, come  tre  sigarette quando  ha una  lunghezza,
          esclusi  filtro  e bocchino,  compresa tra i  diciotto e  i
          ventisette centimetri, e cosi' via".
            - La   direttiva 95/59/CEE   del 27 novembre    1995,  e'
          relativa  alle  imposte   diverse dall'imposta  sul  volume
          d'affari  che gravano  sul consumo dei tabacchi lavorati.
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  90,  della
          legge   23 dicembre 1996, n.  662,  come  modificato  dalla
          presente legge:
            "90.  Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data
          di entrata in vigore della   presente legge,  utilizzano  o
          detengono,  a qualunque titolo, anche per  usi governativi,
          beni immobili dello   Stato o sono  titolari    di  diritti
          reali  su   detti immobili  devono comunicare  al Ministero
          delle  finanze  i  dati  indicati nel  comma  89  entro   i
          successivi due mesi.  La mancata comunicazione comporta  in
          ogni caso la  presunzione di  cessazione delle  esigenze di
          pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Il  Ministro
          delle   finanze   e'   autorizzato   a   sostituirsi   alle
          amministrazioni inadempienti per l'individuazione dei  beni
          necessari ai fini dell'applicazione  delle disposizioni dei
          commi  da  86 a  95,   nonche' a  dichiarare la  cessazione
          dell'uso  governativo  per  quelli    che,  in  base   alle
          rilevazioni    dei  comuni nei cui   territori  sono  siti,
          risultino  esuberanti    in    rapporto     alle   relative
          potenzialita'  ".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 3,  comma  88,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "88.    Ai fondi   immobiliari di  cui al  comma 86  sono
          inizialmente apportati i beni immobili e   i diritti  reali
          su  immobili  appartenenti al   patrimonio   dello   Stato,
          suscettibili di  valorizzazione  e  di proficua    gestione
          economica,  inclusi in  un elenco  predisposto dal Ministro
          delle finanze,  entro  il 31  dicembre  1997, trasmesso  al
          Ministro del tesoro per gli adempimenti di  cui ai commi da
          91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ".
            -     La   legge    23  dicembre   1996,  n.   662  reca:
          "Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  156,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "156. Con uno o piu'   regolamenti da  emanare  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 2,  della legge  23 agosto  1988,
          n.   400, e'   disposta la revisione   dei    criteri    di
          accatastamento      dei     fabbricati     rurali  previsti
          dall'articolo 9 del decreto-legge   30  dicembre  1993,  n.
          557,   convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge    26
          febbraio 1994, n. 133, tenendo  conto  del fatto   che   la
          normativa  deve    essere   applicata soltanto all'edilizia
          rurale abitativa  con particolare   riguardo ai  fabbricati
          siti     in  zone   montane  e   che  si   deve  provvedere
          all'istituzione  di  una   categoria      di   immobili   a
          destinazione  speciale  per il  classamento dei  fabbricati
          strumentali, ivi  compresi quelli destinati   all'attivita'
          agrituristica,  considerando inoltre  per le aree   montane
          l'elevato      frazionamento   fondiario     e    l'elevata
          frammentazione   delle superfici    agrarie  e    il  ruolo
          fondamentale  in  esse dell'agricoltura  a tempo parziale e
          dell'integrazione tra piu' attivita'  economiche    per  la
          cura  dell'ambiente.    Il  termine   del 31 dicembre 1995,
          previsto dai commi 8, primo periodo, e  9  dell'articolo  9
          del    decreto-legge    30    dicembre  1993,    n.    557,
          convertito,  con modificazioni, dalla  legge 26    febbraio
          1994,      n.   133,      e  successive  modificazioni,  e'
          ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".
            -  La  legge  31  gennaio  1994,    n.  97  reca:  "Nuove
          disposizioni per le zone montane".
            -  Si  riporta    il  testo  dell'art. 9, comma 14,   del
          decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,  convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:
            "14.  Una  quota pari ad   un terzo dei maggiori introiti
          dell'imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno
          1994,  derivanti  dai versamenti   effettuati   ai    sensi
          delle   disposizioni   del  presente articolo, e' destinata
          ad integrare i fondi  per  i  progetti  innovativi  di  cui
          all'articolo    5,  comma  2.  del decreto   legislativo 12
          febbraio 1993, n.   39. Tale  integrazione    ha  per  fine
          l'attuazione    di  sistemi  informativi comunali   per gli
          scopi indicati  nel primo  periodo del comma    13.    Alle
          predette    attivita'      provvede    l'Autorita'      per
          l'informatica     nella     pubblica       amministrazione,
          d'intesa      con l'Associazione nazionale comuni italiani.
          Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del   Ministro delle finanze, vengono definite le
          modalita' di istituzione e  gestione  del  servizio.    Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze vengono stabilite le
          modalita'  di  individuazione,  riparto e versamento  della
          quota di gettito sopra indicata da parte dei  concessionari
          della riscossione".
            -    La    legge  30    dicembre   1991,   n.   413 reca:
          "Disposizioni  per ampliare  le  basi   imponibili,     per
          razionalizzare,  facilitare  e potenziare   l'attivita'  di
          accertamento;      disposizioni    per     la rivalutazione
          obbligatoria  dei beni immobili delle  imprese, nonche' per
          riformare il  contenzioso  e per  la  definizione agevolata
          dei rapporti tributari   pendenti; delega    al  Presidente
          della  Repubblica per la concessione  di amnistia per reati
          tributari; istituzioni dei centri di assistenza  fiscale  e
          del conto fiscale".
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.    1  della legge 31
          dicembre 1991. n.   437,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
            "Art.    1.   -   1.   Ai   cittadini italiani   divenuti
          invalidi  e  ai congiunti di cittadini italiani deceduti  a
          seguito  di  scoppio  di armi e ordigni  esplosivi lasciati
          incustoditi o abbandonati  dalle Forze armate in  tempo  di
          pace  in occasione   di esercitazioni  combinate o isolate,
          e' attribuita la pensione privilegiata di cui alla  tabella
          3  allegata  al  testo unico delle norme sul trattamento di
          quiescenza dei dipendenti civili e   militari dello  Stato,
          approvato    con decreto del Presidente  della   Repubblica
          29  dicembre  1973,    n.   1092,   come  sostituita  dalla
          tabella B  allegata alla legge  29 aprile  1976, n.  177, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
            2.  Per  il  trattamento  di  pensione di  cui  al  comma
          1    trova  applicazione  la    normativa  prevista   per i
          mutilati ed  invalidi per servizio.
            2-   bis.   Il trattamento  di pensione  di cui  al comma
          1  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito   delle   persone
          fisiche".
            -  La legge 31 dicembre 1991, n. 437 reca: "Provvidenze a
          favore dei cittadini deceduti o    invalidati  a  causa  di
          ordigni  bellici in tempo di pace".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 48, comma 2, del D.P.R.
          22 dicembre 1986, n. 917:
             "2. Non concorrono a formare il reddito:
            a) i   contributi versati dal datore   di  lavoro  o  dal
          lavoratore  ad  enti  o  casse aventi   esclusivamente fine
          assistenziale in conformita' a  disposizioni di  legge,  di
          contratto  o    di  accordo    o  regolamento  aziendale; i
          contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad
          enti      o    casse    aventi    esclusivamente       fine
          previdenziale    in conformita' a disposizioni di legge;  i
          contributi  versati  dal  datore  di  lavoro   alle   forme
          pensionistiche  complementari  di  cui  al D.Lgs. 21 aprile
          1993,     n.  124,     e  successive      modificazioni   e
          integrazioni;  i  contributi, diversi dalle   quote del TFR
          destinate  ai medesimi fini, versati     dal     lavoratore
          alle   medesime   forme   pensionistiche complementari  per
          un    importo  non    superiore    al 2   per cento   della
          retribuzione    annua   complessiva   assunta   come   base
          per    la determinazione del  TFR e   comunque a    lire  2
          milioni    e  500    mila,  a  condizione    che le   fonti
          istitutive  di  cui all'art.   3 del   citato  D.Lgs.    21
          aprile   1993,   n.  124,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,   prevedano la    destinazione    alle  forme
          pensionistiche complementari  di   quote  del  TFR   almeno
          per    un     importo   pari all'ammontare del   contributo
          versato; la suddetta  condizione non si applica nel caso in
          cui  la  fonte  istitutiva  sia  costituita  unicamente  da
          accordi tra lavoratori;
            b)    le erogazioni   fatte   dal   datore di  lavoro  in
          conformita'   a  contratti  collettivi  o    ad  accordi  e
          regolamenti   aziendali, a fronte delle spese  sanitarie di
          cui  all'articolo 13-   bis,   comma 1, lettera c), purche'
          indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in
          qualita' di sostituto di imposta (16/f);
            c) nel limite  di importo e alle condizioni di  cui  alla
          lettera  m)  del  comma  1  dell'articolo 10, i   premi per
          assicurazioni sulla vita e contro  gli infortuni    versati
          dal    datore di  lavoro,  con o  senza ritenuta  a  carico
          del   lavoratore,  in  conformita'  a  contratti collettivi
          o ad accordi e  regolamenti aziendali purche' indicati  nel
          certificato del datore di lavoro;
            d)   le   somministrazioni   in  mense  aziendali,  o  le
          prestazioni  sostitutive,  fino   all'importo   complessivo
          giornaliero  di lire 10.000 e le prestazioni  di servizi di
          trasporto, anche se  affidati a terzi (16/h);
            e) l'utilizzazione  delle opere  e dei  servizi di    cui
          al  comma 1 dell'articolo 65;
            f) le  erogazioni liberali  eccezionali e  non ricorrenti
          a  favore  della    generalita'  dei    dipendenti    o  di
          categorie   di dipendenti   e quelle di  modico  valore  in
          occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali;
            g)  i  compensi riversibili di cui alle  lettere b) ed f)
          del comma 1 dell'articolo 47".