Art. 14. (a) (( Indirizzo politico-amministrativo )) (( 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (b), ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (c). A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (d). Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e), senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100 (f), e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (g). 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (h). Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (i), e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (l). Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 14 sostituito: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.". (b) Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, reca: "Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.". Si riporta il testo del relativo art. 3: "Art. 3. (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". (c) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Per il testo del relativo art. 17, si veda la nota (b) all'art. 6. (d) La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.". Si trascrive il testo del relativo art. 17, comma 14: "14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.". (e) La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.". Si riporta il testo del relativo art. 12, comma 1: "Art. 12. 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti; b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze; d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita' dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge; e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso; f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura; g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'; h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali; i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilita' alle comunita', considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione; l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato; m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un piu' razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita'; n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari; o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessita' di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali; p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti; q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni; s) realizzare gli eventuali processi di mobilita' ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministra-zioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio; t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali". (f) Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, reca: "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.". (g) Si veda l'art. 45, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. (h) La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.". Si riporta il testo del relativo art. 2, comma 3: "3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a) le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; b) i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge gia' presentati al Parlamento; c) i decreti aventi valore o forza di legge e i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica; d) gli atti di sua competenza previsti dall'art. 127 della Costituzione e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta; e) le direttive da impartire tramite il commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; f) le proposte che il ministro competente formula per disporre il compimento degli atti in sostituzione dell'amministrazione regionale, in caso di persistente inattivita' degli organi nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi; g) le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle province autonome; h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare; i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione; l) gli atti concernenti i rapporti previsti dall'articolo 8 della Costituzione; m) i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il ministro competente non intende conformarsi a tale parere; n) la richiesta motivata di registrazione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; o) le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali; p) le determinazioni concernenti l'annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli atti amministrativi illegittimi, previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti amministrativi delle regioni e delle province autonome, anche della Commssione parlamentare per le questioni regionali; q) gli altri provvedimenti per i quali sia prescritta o il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuna la deliberazione consiliare". (i) Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.". Si trascrive il testo del relativo art. 6: "Art. 6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorita' di pubblica sicurezza e' ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto e' definitivo. Il provvedimento, anche se definitivo, puo' essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno". (l) Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.". Si riporta il testo del relativo art. 10: "Art. 10. Il Ministro dell'interno puo', in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullita' degli atti e dei provvedimenti delle autorita' di pubblica sicurezza che contengano violazioni di legge o di regolamenti generali o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse".