Art. 14 
       Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 
 
  1. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con regolamento adottato sentite la Banca  d'Italia  e  la
CONSOB, determina i requisiti di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e  delle
SICAV. 
  2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del  tesoro,
del bilancio e della programmazione  economica  stabilisce  la  quota
percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione
del comma 1.  Per  le  SICAV  si  fa  riferimento  alle  sole  azioni
nominative e il regolamento stabilisce le ipotesi  in  cui,  al  fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni  sono  considerate
come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto. 
  3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni possedute per
il tramite di societa' controllate,  di  societa'  fiduciarie  o  per
interposta persona, nonche' i casi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a un soggetto diverso  dal  socio  o  esistono  accordi
concernenti l'esercizio dei diritti di voto. 
  4. In assenza dei requisiti,  il  diritto  di  voto  inerente  alle
azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi del comma  2  non  puo'
essere esercitato. 
  5.  In  caso  di  inosservanza  del  comma  4,   la   deliberazione
assembleare e' impugnabile a  norma  dell'articolo  2377  del  codice
civile se, senza il voto di coloro che  avrebbero  dovuto  astenersi,
non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. Le azioni per  le
quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea. 
  6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia o
dalla CONSOB entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione.