Art. 14
                     Esecuzione dell'espulsione
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

  1.  Quando  non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante  accompagnamento  alla  frontiera  ovvero  il respingimento,
perche'   occorre   procedere   al   soccorso   dello  straniero,  ad
accertamenti   supplementari   in   ordine   alla   sua  identita'  o
nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di documenti per il viaggio,
ovvero  per  l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto
idoneo,  il  questore  dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo   strettamente   necessario  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea  e  assistenza  piu'  vicino,  tra  quelli  individuati  o
costituiti  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri  per  la  solidarieta'  sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
  2.  Lo  straniero  e'  trattenuto  nel centro con modalita' tali da
assicurare  la  necessaria  assistenza  e il pieno rispetto della sua
dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 6, e'
assicurata   in   ogni  caso  la  liberta'  di  corrispondenza  anche
telefonica con l'esterno.
  3.  Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli  atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto
ore dall'adozione del provvedimento.
  4.  Il  pretore,  ove  ritenga  sussistenti  i  presupposti  di cui
all'articolo  13  e  al presente articolo, convalida il provvedimento
del  questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di
avere  ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive.  Entro  tale  termine,  la convalida puo' essere disposta
anche  in  sede  di  esame  del  ricorso  avverso il provvedimento di
espulsione.
  5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi  venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore puo'
prorogare  il  termine  sino  a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora  sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione
o  al  respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione  o  il  respingimento  non  appena e' possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
  6.  Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e'
proponibile  ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione della misura.
  7.  Il  questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci
misure   di   vigilanza  affinche'  lo  straniero  non  si  allontani
indebitamente  dal  centro e provvede a ripristinare senza ritardo la
misura nel caso questa venga violata.
  8.  Ai  fini  dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono  essere  stipulate  convenzioni  con  soggetti che esercitano
trasporti  di linea o con organismi anche internazionali che svolgono
attivita' di assistenza per stranieri.
  9.  Oltre  a  quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle
norme  in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti  occorrenti  per  l'esecuzione  di  quanto disposto dal
presente    articolo,    anche   mediante   convenzioni   con   altre
amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o
concessionari  di  aree, strutture e altre installazioni, nonche' per
la  fornitura  di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni
vigenti  in  materia  finanziaria  e di contabilita' sono adottate di
concerto   con   il   Ministro   del  tesoro  del  bilancio  e  della
programmazione  economica.  Il Ministro dell'interno promuove inoltre
le  intese  occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza di altri
Ministri.
 
          Nota all'art. 14:
            -  Per  il testo degli articoli 737 e seguenti del codice
          di procedura civile v. nelle note all'art. 13.