Art. 14.
                           Clienti idonei
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto hanno
diritto alla qualifica di clienti idonei:
  a)  i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a
clienti idonei connessi alla propria rete;
  b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da
clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;
  c)  i  soggetti  cui  e'  conferita  da  altri  Stati  la capacita'
giuridica  di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia
elettrica  scegliendo  il  venditore o il distributore, limitatamente
all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale;
  d)  l'azienda  di  cui  all'articolo  10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
  2.  Con  la  medesima  decorrenza  di cui al comma 1 hanno altresi'
diritto  alla  qualifica  di  clienti  idonei  i  soggetti di seguito
specificati  aventi consumi annuali di energia elettrica, comprensivi
dell'eventuale   energia   autoprodotta,   nella  misura  di  seguito
indicata:
  a) ogni cliente finale il cui consumo, misurabile in un unico punto
del   territorio  nazionale,  sia  risultato,  nell'anno  precedente,
superiore a 30 GWh;
  b)  le imprese costituite in forma societaria, i gruppi di imprese,
anche ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i
consorzi  e  le  societa'  consortili  il  cui  consumo sia risultato
nell'anno  precedente,  anche  come  somma  dei  consumi  dei singoli
componenti  la  persona  giuridica interessata, superiore a 30 GWh, i
cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2 GWh su base annua,
siano   ubicati,   salvo  aree  individuate  con  specifici  atti  di
programmazione  regionale,  esclusivamente  nello  stesso comune o in
comuni contigui.
  3.  A  decorrere dal 1 gennaio 2000 hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
  a)  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non
inferiori a 20 GWh;
  b)  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non
inferiori a 20 GWh, con dimensione minima di 1 GWh.
  4.  A  decorrere dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
  a)  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera a), aventi consumi non
inferiori a 9 GWh;
  b)  i  soggetti  di  cui al comma 2, lettera b), aventi consumi non
inferiori a 9 GWh, con dimensione minima di 1 GWh;
  c)  ogni  cliente  finale  il  cui  consumo sia risultato nell'anno
precedente superiore a 1 GWh in ciascun punto di misura considerato e
superiore a 40 GWh come somma dei suddetti punti di misura.
  5. Nel caso in cui il mercato dei clienti idonei, comprensivo degli
autoconsumi,  risulti  inferiore al 30 per cento il 19 febbraio 1999,
al 35 per cento il 1 gennaio 2000, al 40 per cento il 1 gennaio 2002,
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, con
proprio  decreto,  individua,  anche su proposta delle Regioni, nuovi
limiti  per  l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo, tenuto
anche conto del processo di riequilibrio del sistema tariffario.
  6.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas, con proprio
decreto,  in  presenza di aperture comparabili dei rispettivi mercati
di  altri  Stati  individua  nuovi  limiti  per  l'attribuzione della
qualifica  di  cliente  idoneo,  al fine di una maggiore apertura del
mercato.
  7.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con regolamento
da  emanare,  entro  tre  anni  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche  negli  anni successivi al 2002, la qualifica di clienti idonei
al fine di una progressiva maggiore apertura del mercato.
  8.  Sulla  base delle disposizioni del presente articolo, i clienti
idonei autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
la  propria  qualifica  per  l'anno 1999. La medesima Autorita' entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce  con  proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e
verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto.
 
           Note all'art. 14:
            -  L'art. 10  del D.P.R. 26 marzo 1977, n.  235 (Norme di
          attuazione  dello   statuto      speciale   della   regione
          Trentino-Alto-Adige      in  materia  di    produzione    e
          distribuzione  di  energia  idroelettrica),  cosi' recita:
            "Art. 10.  - Le  province, al fine   di  concorrere    al
          conseguimento  delle  finalita'  di  cui  al    primo comma
          dell'art. 9,  costituiranno  una  azienda  speciale  con  i
          seguenti compiti:
            a)      coordinamento  tecnico     dell'attuazione  delle
          deliberazioni del comitato di cui all'art. 9;
            b)  controllo tecnico  delle  aziende di    distribuzione
          per  quanto riguarda  l'attuazione delle  deliberazioni  di
          cui alla  precedente lettera a) ed in ordine all'osservanza
          delle norme tecniche vigenti;
            c)    costruzione   e       gestione   delle   linee   di
          interconnessione ad alta tensione  comprese    le  relative
          sottostazioni  di    trasferimento  per la consegna    alle
          aziende    distributrici    al    fine   di      assicurare
          l'interscambio    nel   territorio    provinciale,  nonche'
          acquisizione  dall'Enel  delle  linee  aventi   la   stessa
          funzione  ed  indicate nel piano tecnico di cui all'art. 9,
          comma  terzo, n. 2), estendendosi per tale acquisizione  il
          disposto dei precedenti articoli 4, 5 e 7;
            d)  assistenza  tecnica    ed  amministrativa  e  servizi
          comuni a favore delle aziende distributrici;
               e) altri compiti attribuiti dalle province.
            Con la costituzione dell'azienda provinciale   di cui  al
          primo  comma  e'    trasferito  all'azienda    stessa    un
          contingente   del personale   in servizio  alla  data    di
          entrata  in vigore del  presente decreto presso gli  uffici
          delle   rispettive   sedi   di    zona  dell'Enel,  nonche'
          all'azienda  provinciale di   Trento un    contingente  del
          personale  in  servizio presso il  distretto Enel di Trento
          salvo intesa   tra  le  due  province    in    ordine    al
          passaggio   di   parte   di   questo  personale all'azienda
          provinciale  di  Bolzano; i   suddetti   contingenti   sono
          determinati  con  decreto del Ministro  per l'industria, il
          commercio e l'artigianato previa intesa  tra  l'Enel  e  la
          provincia interessata".
            - L'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per
          la tutela della concorrenza e del mercato), cosi' recita:
            "Art.    7 (Controllo).   -   1.   Ai fini  del  presente
          titolo si   ha controllo nei   casi  contemplati  dall'art.
          2359  del codice  civile ed inoltre in presenza di diritti,
          contratti o altri rapporti giuridici che  conferiscono,  da
          soli  o  congiuntamente, e  tenuto conto  delle circostanze
          di fatto  e  di diritto  la   possibilita' di    esercitare
          un'influenza     determinante    sulle      attivita'    di
          un'impresa,  anche attraverso:
            a) diritti di proprieta' o di  godimento sulla  totalita'
          o su parti del patrimonio di un'impresa;
            b)  diritti,    contratti o altri rapporti  giuridici che
          conferiscono un'influenza determinante  sulla composizione,
          sulle   deliberazioni o sulle  decisioni  degli  organi  di
          un'impresa.
            2.  Il    controllo  e' acquisito dalla   persona o dalla
          impresa  o dal gruppo di persone o di imprese:
            a) che  siano titolari  dei diritti o    beneficiari  dei
          contratti   o   soggetti  degli  altri  rapporti  giuridici
          suddetti;
            b) che, pur   non essendo titolari di  tali  diritti    o
          beneficiari  di  tali    contratti  o    soggetti di   tali
          rapporti  giuridici, abbiano   il potere  di  esercitare  i
          diritti che ne derivano".
            - Per l'art. 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n.
          400, vedi nelle note all'art. 9.