Art. 14
             Registro degli apparecchi e degli accessori
  1.  E'  istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro centottanta  giorni
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, un registro in
cui siano indicati il numero  e  la  tipologia  degli  apparecchi  di
sollevamento  e  degli  accessori  e, limitatamente alla nave, a quei
mezzi non fissi in dotazione della nave, che  deve  essere  custodito
dal datore di lavoro.
  2.   Il   registro,   comprensivo  di  certificati  ovvero  verbali
rilasciati ai sensi della vigente normativa in occasione di verifiche
degli apparecchi di sollevamento  e  degli  accessori  da  parte  dei
competenti  organi, deve essere tenuto a disposizione dell'Autorita',
che puo' richiederne l'esibizione.