Art. 14 
 
 
Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative
                     indennita'. Misure premiali 
 
  1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  del
coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della
collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal  predetto  articolo
20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia  statutaria
e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori
parametri: 
  a) previsione che il numero massimo dei consiglieri  regionali,  ad
esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o
inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di
abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di
abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni
di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni
di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni
di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto
milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri
regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e'  adottata  da
ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura
regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali
inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono
aumentarne il numero; 
  b) previsione che il numero massimo degli assessori  regionali  sia
pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio
regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve
essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto; 
  c) riduzione a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  in  attuazione  di
quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,
degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati,  previsti  in
favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come  rideterminata
((ai sensi dell'articolo 13)) del presente decreto; 
  d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei   consiglieri
regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori  del
Consiglio regionale; 
  e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei
revisori dei conti,  quale  organo  di  vigilanza  sulla  regolarita'
contabile, finanziaria ed economica della  gestione  dell'ente;  ((il
Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in
raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un
elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai
principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori
legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed
essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla
Corte dei conti;)) 
  f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura
regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i
consiglieri regionali. 
  2. L'adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle
Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano costituisce condizione per  l'applicazione  dell'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a
statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi
del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi
costituzionali di perequazione e  di  solidarieta',  ed  elemento  di
riferimento per l'applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie
previste dalla normativa vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  20  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98: 
              "3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal  comma
          2, risultano collocati nella classe  piu'  virtuosa,  fermo
          l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  fissati,  a  decorrere
          dall'anno 2012, dal comma 5, nonche' dall'articolo  14  del
          decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti  locali  di  cui  al
          primo   periodo    conseguono    l'obiettivo    strutturale
          realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di
          cui al primo periodo conseguono un obiettivo pari a  quello
          risultante  dall'applicazione  alle  spese   finali   medie
          2007-2009 della percentuale annua  di  riduzione  stabilita
          per il calcolo dell'obiettivo  2011  dal  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie  di  cui
          al periodo precedente sono quelle definite dall'articolo  1
          commi 128 e 129 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220.
          Inoltre, il contributo dei predetti enti alla  manovra  per
          l'anno  2012  e'   ridotto   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, in modo tale che non derivino  effetti
          negativi, in termini di indebitamento netto  e  fabbisogno,
          superiori a 200 milioni di euro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 3  del  decreto-legge
          25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti  enti
          locali e regioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 marzo 2010, n. 42: 
              "Art. 3 Interventi urgenti sul contenimento delle spese
          nelle regioni 
              1. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica  e
          per il contenimento della spesa pubblica ciascuna  regione,
          a decorrere  dal  primo  rinnovo  del  consiglio  regionale
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, definisce, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza  pubblica,  l'importo  degli  emolumenti  e   delle
          utilita', comunque denominati, ivi compresi l'indennita' di
          funzione, l'indennita' di carica, la  diaria,  il  rimborso
          spese,  a  qualunque  titolo  percepiti   dai   consiglieri
          regionali in virtu' del loro mandato, in modo tale che, ove
          siano maggiori, non  eccedano  complessivamente,  in  alcun
          caso,  l'indennita'  massima  spettante   ai   membri   del
          Parlamento". 
              Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  recante
          "Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga la direttiva 84/253/CEE", e' pubblicato nella  Gazz.
          Uff. 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  27  della  legge  5
          maggio 2009,  n.  42  (Delega  al  Governo  in  materia  di
          federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119  della
          Costituzione): 
              "Art. 27. Coordinamento della finanza delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome 
              1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  degli   statuti
          speciali, concorrono al conseguimento  degli  obiettivi  di
          perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti
          e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di  stabilita'
          interno   e   all'assolvimento   degli    obblighi    posti
          dall'ordinamento comunitario, secondo criteri  e  modalita'
          stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
          definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi,
          entro il termine di trenta mesi stabilito per  l'emanazione
          dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo  il
          principio del graduale superamento del criterio della spesa
          storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m). 
              2. Le norme di attuazione di cui  al  comma  1  tengono
          conto della dimensione della finanza delle predette regioni
          e  province  autonome  rispetto   alla   finanza   pubblica
          complessiva,  delle   funzioni   da   esse   effettivamente
          esercitate e dei relativi oneri,  anche  in  considerazione
          degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano,  dei
          costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro  capite
          che caratterizzano i rispettivi territori o parte di  essi,
          rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le
          medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle  regioni
          e, per le regioni e province  autonome  che  esercitano  le
          funzioni in materia di finanza locale, dagli  enti  locali.
          Le medesime norme di attuazione  disciplinano  altresi'  le
          specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato  assicura
          il  conseguimento   degli   obiettivi   costituzionali   di
          perequazione e di solidarieta' per  le  regioni  a  statuto
          speciale  i  cui  livelli  di  reddito  pro  capite   siano
          inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura
          del fabbisogno standard per il  finanziamento  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
          sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione, conformemente a quanto  previsto  dall'
          articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge. 
              3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  sono  attuate,
          nella misura stabilita  dalle  norme  di  attuazione  degli
          statuti speciali e alle condizioni stabilite  dalle  stesse
          norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2,  anche
          mediante l'assunzione di oneri derivanti dal  trasferimento
          o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni  a
          statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure
          finalizzate al conseguimento di risparmi  per  il  bilancio
          dello Stato, nonche' con altre  modalita'  stabilite  dalle
          norme di attuazione degli  statuti  speciali.  Inoltre,  le
          predette norme, per la parte di propria competenza: 
              a) disciplinano il coordinamento tra le  leggi  statali
          in materia di finanza pubblica e  le  corrispondenti  leggi
          regionali e provinciali  in  materia,  rispettivamente,  di
          finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza  locale
          nei casi in  cui  questa  rientri  nella  competenza  della
          regione a statuto speciale o provincia autonoma; 
              b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento
          del  sistema  tributario  con  riferimento  alla   potesta'
          legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle  regioni
          a statuto speciale e alle province autonome in  materia  di
          tributi regionali, provinciali e locali; 
              c) individuano forme  di  fiscalita'  di  sviluppo,  ai
          sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  mm),  e  alle
          condizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d). 
              4.  A  fronte  dell'assegnazione  di  ulteriori   nuove
          funzioni alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come alle regioni  a
          statuto  ordinario,  nei  casi  diversi  dal  concorso   al
          conseguimento  degli  obiettivi  di   perequazione   e   di
          solidarieta' ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme
          di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2
          definiranno le corrispondenti  modalita'  di  finanziamento
          aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a  tributi
          erariali e alle accise, fatto salvo quanto  previsto  dalle
          leggi costituzionali in vigore. 
              5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame
          degli schemi concernenti le norme di attuazione di  cui  al
          presente  articolo  sono   invitati   a   partecipare,   in
          conformita'  ai  rispettivi  statuti,  i  Presidenti  delle
          regioni e delle province autonome interessate. 
              6. La Commissione di cui all'articolo  4  svolge  anche
          attivita' meramente ricognitiva delle disposizioni  vigenti
          concernenti  l'ordinamento  finanziario  delle  regioni   a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano e della relativa  applicazione.  Nell'esercizio  di
          tale  funzione  la   Commissione   e'   integrata   da   un
          rappresentante tecnico della singola  regione  o  provincia
          interessata. 
              7. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  norme
          fondamentali della presente legge e  dei  principi  che  da
          essa derivano, nel rispetto delle peculiarita' di  ciascuna
          regione  a  statuto  speciale  e  di   ciascuna   provincia
          autonoma, e' istituito presso la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di
          leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo
          e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna  provincia
          autonoma, costituito dai Ministri per  i  rapporti  con  le
          regioni,  per  le  riforme  per  il  federalismo,  per   la
          semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze  e
          per le  politiche  europee  nonche'  dai  Presidenti  delle
          regioni a statuto speciale e delle  province  autonome.  Il
          tavolo individua linee guida,  indirizzi  e  strumenti  per
          assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale  e
          delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di
          solidarieta'   e   per   valutare   la   congruita'   delle
          attribuzioni     finanziarie     ulteriori      intervenute
          successivamente  all'entrata  in  vigore   degli   statuti,
          verificandone la  coerenza  con  i  principi  di  cui  alla
          presente  legge  e  con  i  nuovi  assetti  della   finanza
          pubblica. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  assicurata
          l'organizzazione del tavolo".