ARTICOLO 14 (Bilancio e revisione contabile) 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno devono essere redatti sia il bilancio di previsione finanziaria sia il bilancio d'esercizio. 2. Il bilancio di previsione finanziaria deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. 3. Il bilancio d'esercizio e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Esso deve essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo a ciascun esercizio. 4. Il bilancio di previsione finanziaria e il bilancio d'esercizio sono soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'ad. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 351, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 5. La contabilita' dell'Istituto viene verificata dai revisori esterni nominati, per la. Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del SEBC.