Art. 14 
 
  L'aggiudicazione  dei  BOT  viene  effettuata   seguendo   l'ordine
crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a  concorrenza
dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e  3  del
presente decreto. 
  Nel caso in  cui  le  richieste  formulate  al  rendimento  massimo
accolto non possano essere  totalmente  soddisfatte,  si  procede  al
riparto pro-quota. 
  Le richieste  risultate  aggiudicate  vengono  regolate  ai  prezzi
corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.