Art. 14 
 
 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia] per l'anno  2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale,  tenendo  conto   delle   singole
specificita' territoriali  e  della  copertura  delle  aree  a  bassa
densita' abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto. 
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259, le parole: « inizia nuovamente » sono sostituite con la
seguente: « riprende ». 
  2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  con  regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le
modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra
i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si
rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere
su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente
dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la
relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero
dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi
di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e
rendicontati. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero   territorio   nazionale,   specificando    che    devono
prioritariamente essere utilizzati gli scavi gia' attualmente in  uso
per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie  massima  di
manto  stradale  che  deve  essere  ripristinata  a  seguito  di  una
determinata opera di scavo, l'estensione  del  ripristino  del  manto
stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali  trincea
tradizionale,   minitrincea,   proporzionalmente   alla    superficie
interessata dalle opere  di  scavo,  le  condizioni  di  scavo  e  di
ripristino del manto stradale a seguito delle  operazioni  di  scavo,
proporzionalmente all'area d'azione. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: « Trascorso il termine di » la parola: « novanta
» e' sostituita dalla seguente « quarantacinque »; 
  b) dopo le parole: « il termine e' ridotto a » la parola: «  trenta
» e' sostituita dalla seguente: « quindici »; 
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:  «  Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni. ». 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto il seguente  periodo:  «  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione ». 
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1o  agosto
2003, n. 259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «  2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore. ». 
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  « 4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di  sviluppo
della rete in fibra ottica puo', in ogni caso, accedere  a  tutte  le
parti comuni  degli  edifici  al  fine  di  installare,  collegare  e
manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o  simili
apparati privi di emissioni elettromagnetiche  a  radiofrequenza.  Il
diritto di accesso e'  consentito  anche  nel  caso  di  edifici  non
abitati e di  nuova  costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a
proprie spese le parti comuni degli immobili  oggetto  di  intervento
nello stato precedente i  lavori  e  si  accolla  gli  oneri  per  la
riparazione di eventuali danni arrecati ». 
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che: 
  a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2  all'allegato  B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti
casi: 
  1) all'interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 
  2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 
  b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra  100  kHz  e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di  esposizione  di  cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi  come  valori  efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti.  I
valori di cui alla lettera a),  invece,  devono  essere  rilevati  ad
un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio  e  sono  da  intendersi
come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
  c) ai fini della progressiva minimizzazione  della  esposizione  ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
  d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. Tali Linee Guida potranno  essere  soggette  ad
aggiornamento  con  periodicita'  semestrale   su   indicazione   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione. 
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti. 
  10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  « 2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli  utenti
che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate
per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e
registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per
l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2 ». 
  10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  « 4. Al fine di agevolare la diffusione della banda  ultralarga  in
qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione,
da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche
trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di
cui al decreto legislativo 1o agosto 2003,  n.  259,  degli  impianti
radioelettrici per trasmissione  punto  punto  e  punto-multipunto  e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione
ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o
uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non
superiore a 0,5 metri quadrati ». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  l'articolo  87,  comma  5,   del   decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259   (Codice   delle
          comunicazioni elettroniche), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          del 15 settembre 2003, n. 214, S.O, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  87.  Procedimenti  autorizzatori  relativi  alle
          infrastrutture di comunicazione  elettronica  per  impianti
          radioelettrici. 
              (Omissis). 
              5. Il responsabile del  procedimento  puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta.  Il  termine,
          di cui  al  comma  9,  riprende  a  decorrere  dal  momento
          dell'avvenuta integrazione documentale". 
              Si riporta l'articolo 88, comma 7, del  citato  decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo
          pubblico. 
              (omissis) 
              7. Trascorso il termine di quarantacinque giorni  dalla
          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione
          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento
          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di
          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel
          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di
          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine
          e' ridotto a quindici giorni. Nel caso di  apertura  buche,
          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi
          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento
          utenti il termine e' ridotto a dieci giorni. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo del  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazz. Uff. del 30 agosto 1997, n.
          202: 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno". 
              Si   riporta   l'articolo   2,   comma   15-bis,    del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          del  25  giugno  2008,  n.  147,   S.O,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 21  agosto  2008,  n.  195,
          S.O. : 
              "Art. 2. Banda larga 
              (Omissis). 
              15-bis. Per gli interventi di installazione di  reti  e
          impianti di comunicazione elettronica in fibra  ottica,  la
          profondita' minima dei lavori di scavo, anche in  deroga  a
          quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  puo'  essere
          ridotta,  salvo  che  l'ente  gestore   dell'infrastruttura
          civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta
          giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4. 
              (Omissis).". 
              Si riporta l'articolo 66,  comma  3,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della strada), pubblicato nella Gazz. Uff. del 28  dicembre
          1992, n. 303, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  66.  (Art.  25  Cod.  Str.)  Attraversamenti  in
          sotterraneo o con strutture sopraelevate. 
              (Omissis). 
              3.  La  profondita',  rispetto   al   piano   stradale,
          dell'estradosso    dei    manufatti    protettivi     degli
          attraversamenti  in  sotterraneo  deve  essere  previamente
          approvata dall'ente proprietario della strada in  relazione
          alla condizione morfologica dei terreni e delle  condizioni
          di traffico.  La  profondita'  minima  misurata  dal  piano
          viabile di rotolamento non puo' essere inferiore a 1 m. Per
          le tecniche di  scavo  a  limitato  impatto  ambientale  la
          profondita' minima puo' essere ridotta a condizione che sia
          assicurata la  sicurezza  della  circolazione  e  garantita
          l'integrita' del corpo  stradale  per  tutta  la  sua  vita
          utile, in base a valutazioni della tipologia di strada,  di
          traffico e di pavimentazione.". 
              Si riporta l'articolo 95 del citato decreto legislativo
          1°agosto 2003,  n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 95. Impianti e condutture di energia elettrica  -
          Interferenze. 
              1. Nessuna conduttura di energia  elettrica,  anche  se
          subacquea,  a  qualunque   uso   destinata,   puo'   essere
          costruita, modificata o spostata  senza  che  sul  relativo
          progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta  del
          Ministero ai sensi delle  norme  che  regolano  la  materia
          della trasmissione e distribuzione della energia elettrica. 
              2. Il nulla osta  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato
          dall'ispettorato del Ministero, competente per  territorio,
          per le linee elettriche: 
              a) di classe zero, di I classe e di II  classe  secondo
          le  definizioni  di  classe  adottate   nel   decreto   del
          Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; 
              b) qualunque ne sia la classe, quando esse non  abbiano
          interferenze con linee di comunicazione elettronica; 
              c) qualunque ne sia la  classe,  nei  casi  di  urgenza
          previsti  dall'articolo   113   del   testo   unico   delle
          disposizioni  di  legge  sulle  acque  e   sugli   impianti
          elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775. 
              2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia
          elettrica di cui al comma 2, lett. a)  realizzate  in  cavi
          cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'  sostituito  da  una
          attestazione di conformita' del gestore. 
              3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti
          di  linee  che  abbiano  interferenze   con   impianti   di
          comunicazione  elettronica,   i   competenti   organi   del
          Ministero  ne  subordinano  il  consenso  a  condizioni  da
          precisare non oltre sei mesi dalla  data  di  presentazione
          dei progetti. 
              4.  Per  l'esecuzione   di   qualsiasi   lavoro   sulle
          condutture subacquee di energia elettrica  e  sui  relativi
          atterraggi, e' necessario sempre il preventivo consenso del
          Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza  e  gli
          opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi.  Le
          relative  spese  sono   a   carico   dell'esercente   delle
          condutture. 
              5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a  qualunque
          uso destinata, puo' essere costruita, modificata o spostata
          senza che sul relativo progetto sia  stato  preventivamente
          ottenuto il nulla osta del Ministero. 
              6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3,  4
          e 5  possono  essere  delegate  ad  organi  periferici  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il
          Consiglio superiore delle comunicazioni. 
              7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che  non
          presentano  interferenze  con  impianti  di   comunicazione
          elettronica, il relativo nulla osta e' rilasciato dal  capo
          dell'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 
              8.  Nelle  interferenze  tra  cavi   di   comunicazione
          elettronica  sotterrati  e  cavi   di   energia   elettrica
          sotterrati devono essere osservate le  norme  generali  per
          gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
          del Consiglio nazionale delle  ricerche.  Le  stesse  norme
          generali, in quanto applicabili,  devono  essere  osservate
          nelle interferenze tra cavi  di  comunicazione  elettronica
          sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate. 
              9. Qualora, a causa di impianti di  energia  elettrica,
          anche se debitamente approvati dalle autorita'  competenti,
          si  abbia  un  turbamento  del  servizio  di  comunicazione
          elettronica, il Ministero  promuove,  sentite  le  predette
          autorita',  lo  spostamento   degli   impianti   od   altri
          provvedimenti idonei  ad  eliminare  i  disturbi,  a  norma
          dell'articolo 127 del testo  unico  delle  disposizioni  di
          legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative  spese
          sono a carico di chi le rende necessarie.". 
              Si riporta l'articolo 91 del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n.  259,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 91. Limitazioni legali della proprieta'. 
              1. Negli impianti di reti di comunicazione  elettronica
          di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili  o  cavi  senza
          appoggio possono  passare,  anche  senza  il  consenso  del
          proprietario, sia al di sopra delle proprieta' pubbliche  o
          private, sia dinanzi a quei lati  di  edifici  ove  non  vi
          siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. 
              2. Il proprietario od il condominio  non  puo'  opporsi
          all'appoggio di antenne, di sostegni, nonche' al  passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile di sua proprieta' occorrente  per  soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. 
              3. I fili, cavi ed  ogni  altra  installazione  debbono
          essere collocati in guisa da non  impedire  il  libero  uso
          della cosa secondo la sua destinazione. 
              4. Il proprietario e' tenuto a sopportare il  passaggio
          nell'immobile   di    sua    proprieta'    del    personale
          dell'esercente il servizio che dimostri  la  necessita'  di
          accedervi per l'installazione, riparazione  e  manutenzione
          degli impianti di cui sopra. 
              4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase  di
          sviluppo della rete in fibra ottica  puo',  in  ogni  caso,
          accedere a tutte le parti comuni degli edifici al  fine  di
          installare, collegare e manutenere gli  elementi  di  rete,
          cavi, fili, riparti,  linee  o  simili  apparati  privi  di
          emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di
          accesso e' consentito anche nel caso di edifici non abitati
          e di nuova costruzione.  L'operatore  di  comunicazione  ha
          l'obbligo, d'intesa  con  le  proprieta'  condominiali,  di
          ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili
          oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e  si
          accolla gli oneri per la  riparazione  di  eventuali  danni
          arrecati. 
              5.  Nei  casi  previsti  dal   presente   articolo   al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'. 
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente  in  giudizio  per   far   cessare   eventuali
          impedimenti e turbative al passaggio ed alla  installazione
          delle infrastrutture". 
              Si riporta l'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,
          n. 36 (Legge quadro sulla protezione  dalle  esposizioni  a
          campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)  pubblicata
          nella Gazz. Uff. del 7 marzo 2001, n. 55. 
              "Art. 14. Controlli. 
              1. Le amministrazioni provinciali e comunali,  al  fine
          di esercitare le  funzioni  di  controllo  e  di  vigilanza
          sanitaria e  ambientale  per  l'attuazione  della  presente
          legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali  per
          la protezione dell'ambiente,  di  cui  al  decreto-legge  4
          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme  le  competenze
          in materia di vigilanza nei  luoghi  di  lavoro  attribuite
          dalle disposizioni vigenti. 
              2. Nelle regioni in cui le  Agenzie  regionali  per  la
          protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai  fini
          di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni  provinciali  e
          comunali si avvalgono  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia
          nazionale per  la  protezione  dell'ambiente,  dei  presidi
          multizonali di prevenzione (PMP),  dell'Istituto  superiore
          per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro  (ISPESL)  e
          degli   ispettori   territoriali   del   Ministero    delle
          comunicazioni, nel  rispetto  delle  specifiche  competenze
          attribuite dalle disposizioni vigenti. 
              3. Il controllo  all'interno  degli  impianti  fissi  o
          mobili destinati alle attivita' istituzionali  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e dei Vigili  del  fuoco  e'
          disciplinato dalla specifica normativa  di  settore.  Resta
          fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e
          di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23,  comma  4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni. 
              4.   Il    personale    incaricato    dei    controlli,
          nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di  controllo,
          puo' accedere agli  impianti  che  costituiscono  fonte  di
          emissioni elettromagnetiche e  richiedere,  in  conformita'
          alle disposizioni della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e  i
          documenti  necessari  per  l'espletamento   delle   proprie
          funzioni.  Tale  personale  e'  munito  di   documento   di
          riconoscimento dell'ente di appartenenza". 
              Si riporta l'articolo 6, del  decreto-legge  27  luglio
          2005,  n.  144  (Misure  urgenti  per  il   contrasto   del
          terrorismo internazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. del
          27  luglio  2005,  n.  173  e  convertito  in  legge,   con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 1°  agosto  2005,  n.  177,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6. Nuove norme sui dati del traffico telefonico e
          telematico. 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino alla data di entrata in vigore  del
          provvedimento legislativo  di  attuazione  della  direttiva
          2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
          marzo 2006, e comunque non oltre il 31  dicembre  2008,  e'
          sospesa l'applicazione  delle  disposizioni  di  legge,  di
          regolamento o dell'autorita' amministrativa che prescrivono
          o  consentono  la  cancellazione  dei  dati  del   traffico
          telefonico  o  telematico,  anche   se   non   soggetti   a
          fatturazione, e gli stessi, esclusi  comunque  i  contenuti
          delle comunicazioni e limitatamente alle  informazioni  che
          consentono  la  tracciabilita'  degli   accessi,   nonche',
          qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati
          fino alla data  di  entrata  in  vigore  del  provvedimento
          legislativo di attuazione della  direttiva  2006/24/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15  marzo  2006,  e
          comunque non oltre il 31 dicembre 2008,  dai  fornitori  di
          una rete pubblica di comunicazioni  o  di  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico,  fatte
          salve le disposizioni vigenti che prevedono un  periodo  di
          conservazione ulteriore. I  dati  del  traffico  conservati
          oltre i  limiti  previsti  dall'articolo  132  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   possono   essere
          utilizzati esclusivamente per  le  finalita'  del  presente
          decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per  i  reati
          comunque perseguibili. 
              2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
          agosto   2003,   n.   259,   le   parole:    «al    momento
          dell'attivazione  del  servizio»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al  momento
          della consegna o  messa  a  disposizione  della  occorrente
          scheda elettronica (S.I.M.). Le predette  imprese  adottano
          tutte  le  necessarie  misure  affinche'  venga   garantita
          l'acquisizione  dei  dati  anagrafici   riportati   su   un
          documento di identita', nonche'  del  tipo,  del  numero  e
          della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
          ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti». 
              2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal  comma  2,
          gli  utenti  che  attivano  schede  elettroniche   (S.I.M.)
          abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano
          postazioni  pubbliche  non   vigilate   per   comunicazioni
          telematiche o punti  di  accesso  ad  internet  utilizzando
          tecnologia  senza  fili  possono  essere   identificati   e
          registrati anche in via indiretta,  attraverso  sistemi  di
          riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con
          decreto  del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico, possono essere  previste
          misure di maggior dettaglio o per l'adozione  di  ulteriori
          procedure semplificate anche negli altri casi previsti  dal
          comma 2. 
              3. All'articolo 132 del decreto legislativo  30  giugno
          2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  al  comma  1,  dopo   le   parole:   «al   traffico
          telefonico», sono inserite le seguenti: «,  inclusi  quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»; 
              b) al comma 1, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «,  mentre,  per  le  medesime  finalita',  i  dati
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   dal
          fornitore per sei mesi»; 
              c)  al  comma  2,  dopo   le   parole:   «al   traffico
          telefonico», sono inserite le seguenti: «,  inclusi  quelli
          concernenti le chiamate senza risposta,»; 
              d)  al  comma  2,  dopo  le  parole:   «per   ulteriori
          ventiquattro mesi», sono inserite le  seguenti:  «e  quelli
          relativi  al  traffico  telematico,  esclusi   comunque   i
          contenuti  delle   comunicazioni,   sono   conservati   per
          ulteriori sei mesi»; 
              e) al comma 3,  le  parole:  «giudice  su  istanza  del
          pubblico  ministero  o»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «pubblico ministero anche su istanza»; 
              f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              «4-bis. Nei casi  di  urgenza,  quando  vi  e'  fondato
          motivo di ritenere che dal  ritardo  possa  derivare  grave
          pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
          acquisizione dei dati relativi al traffico  telefonico  con
          decreto  motivato  che  e'  comunicato  immediatamente,   e
          comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice  competente
          per il rilascio dell'autorizzazione in  via  ordinaria.  Il
          giudice, entro quarantotto ore  dal  provvedimento,  decide
          sulla convalida con decreto motivato.  Se  il  decreto  del
          pubblico  ministero  non   e'   convalidato   nel   termine
          stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati». 
              4. ". 
              Si riporta l'articolo 35, comma 4, del decreto-legge  6
          luglio  2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          del 6 luglio 2011,  n.  155  e  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,
          pubblicata nella Gazz. Uff. del 16  luglio  2011,  n.  164,
          come sostituito dalla presente legge: 
              "Art. 35. Disposizioni in materia di salvaguardia delle
          risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti  di
          telecomunicazioni  e  interventi  di  riduzione  del  costo
          dell'energia. 
              (Omissis). 
              4. Al fine  di  agevolare  la  diffusione  della  banda
          ultra-larga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi
          adempimenti    amministrativi,     sono     soggette     ad
          autocertificazione    di    attivazione,     da     inviare
          contestualmente  all'attuazione  dell'intervento   all'ente
          locale  e  agli  organismi  competenti  ad   effettuare   i
          controlli di cui all'articolo 14 della  legge  22  febbraio
          2001, n. 36, le istallazioni e le modifiche , ivi  comprese
          le  modifiche  delle  caratteristiche   trasmissive   degli
          impianti di cui all'articolo 87-bis del codice  di  cui  al
          decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259,  degli  impianti
          radioelettrici   per   la   trasmissione   punto-punto    e
          punto-multi  punto  e  degli  impianti  radioelettrici  per
          l'accesso a reti  di  comunicazione  ed  uso  pubblico  con
          potenza massima in singola antenna inferire o uguale  a  10
          watt  e  con  dimensione  della  superficie  radiante   non
          superiore a 0,5 metri quadrati.". 
              Si riporta l'articolo 87 del citato decreto legislativo
          1° agosto 2003, n. 259: 
              "87-bis.   Procedure   semplificate   per   determinate
          tipologie di impianti . 
              1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione   degli
          investimenti per il completamento della rete di banda larga
          mobile,  nel  caso  di  installazione   di   apparati   con
          tecnologia UMTS,  sue  evoluzioni  o  altre  tecnologie  su
          infrastrutture per impianti radioelettrici  preesistenti  o
          di  modifica  delle  caratteristiche   trasmissive,   fermo
          restando  il  rispetto  dei  limiti,  dei  valori  e  degli
          obiettivi di cui all'articolo 87 nonche' di quanto disposto
          al comma 3-bis del medesimo  articolo,  e'  sufficiente  la
          segnalazione certificata di inizio attivita',  conforme  ai
          modelli  predisposti  dagli  enti   locali   e,   ove   non
          predisposti, al  modello  B  di  cui  all'allegato  n.  13.
          Qualora  entro  trenta  giorni  dalla   presentazione   del
          progetto e della relativa domanda sia stato  comunicato  un
          provvedimento di diniego da parte  dell'ente  locale  o  un
          parere negativo da parte dell'organismo competente  di  cui
          all'articolo 14 della legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  la
          denuncia e' priva di effetti.".