Art. 14 bis 
 
 
                 Pubblicita' dei lavori parlamentari 
 
  1. Al Senato  della  Repubblica  e  alla  Camera  dei  deputati  e'
assicurata a titolo gratuito  la  funzione  trasmissiva  al  fine  di
garantire la trasparenza e l'accessibilita' dei  lavori  parlamentari
su  tutto  il  territorio  nazionale  nel  nuovo  sistema  universale
digitale. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Ministro  dello   sviluppo   economico   adotta   gli   opportuni
provvedimenti.