Art. 14 Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali 1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati forniscono ovvero indicano almeno un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali, conforme a quanto stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2. 2. Il sistema di verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali deve quantomeno: a) presentare, almeno sinteticamente, lo stato di aggiornamento delle informazioni di validita' dei certificati di certificazione presenti nell'elenco pubblico; b) visualizzare le informazioni presenti nel certificato qualificato, in attuazione di quanto stabilito nell'art. 28, comma 3, del Codice, nonche' le estensioni obbligatorie nel certificato qualificato (qcStatements), indicate nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2; c) consentire l'aggiornamento, per via telematica, delle informazioni pubblicate nell'elenco pubblico dei certificatori; d) in caso di firme multiple, visualizzare l'eventuale dipendenza tra queste; e) visualizzare chiaramente l'esito della verifica dello stato dei certificati qualificati e di eventuali certificati di attributo secondo le modalita' indicate nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2; f) evidenziare l'eventuale modifica del documento informatico dopo la sottoscrizione dello stesso; g) consentire di salvare il risultato dell'operazione di verifica su un documento informatico h) rendere evidente la circostanza di cui all'art. 19, comma 7. 3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 31 del Codice, accerta la conformita' dei sistemi di verifica di cui al comma 1 alle norme del Codice e alle presenti regole tecniche. 4. L'Agenzia, al fine di fornire garanzie di attendibilita' nelle operazioni di verifica e di rendere effettivamente interoperabili le firme elettroniche qualificate e le firme digitali, anche in base all'evoluzione delle normative europee ed all'evoluzione degli standard tecnici, puo' elaborare Linee Guida utili per la verifica della firma elettronica qualificata e della firma digitale apposte a documenti informatici cui i certificatori accreditati hanno l'obbligo di attenersi.