Art. 14 Albo dei fornitori 1. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA ne' negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 l'affidatario di servizi e forniture in economia viene scelto tra i soggetti iscritti all'albo dei fornitori. 2. L'albo dei fornitori del CNR viene costituito e gestito mediante idonea procedura informatica ed e' suddiviso per categoria merceologica ed area geografica. 3. Agli elenchi possono essere iscritti solo i soggetti in possesso dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente. 4. Le modalita' per la costituzione e la gestione dell'albo dei fornitori saranno stabilite mediante apposito disciplinare.