(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
                         Albo dei fornitori 
 
1. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito  nelle  voci  di
spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento,  non  sia  presente
nel MePA ne' negli  altri  mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi
dell'art. 328 del D.P.R.  n.  207/2010  l'affidatario  di  servizi  e
forniture in economia viene scelto tra i soggetti  iscritti  all'albo
dei fornitori. 
2. L'albo dei fornitori del CNR viene costituito e  gestito  mediante
idonea  procedura  informatica  ed   e'   suddiviso   per   categoria
merceologica ed area geografica. 
3. Agli elenchi possono essere iscritti solo i soggetti  in  possesso
dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure  di  scelta
del contraente. 
4. Le modalita' per la  costituzione  e  la  gestione  dell'albo  dei
fornitori saranno stabilite mediante apposito disciplinare.