Art. 14 Modalita' di accesso alle agevolazioni 1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma 2, lettera a). Nell'istanza, i soggetti richiedenti indicano l'importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza e', altresi', dichiarato l'ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 2. In relazione all'intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all'art. 7, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all'art. 8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonche' l'importo dell'agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell'art. 19.