Art. 14 
 
               Modalita' di accesso alle agevolazioni 
 
  1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto,  i  soggetti
in  possesso  dei  requisiti  previsti  dall'art.  3  presentano   al
Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza,  nei  termini
previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all'art. 8, comma
2,  lettera  a).  Nell'istanza,  i  soggetti   richiedenti   indicano
l'importo  delle  agevolazioni  complessivamente   richiesto.   Nella
medesima istanza e', altresi', dichiarato l'ammontare delle eventuali
agevolazioni  ottenute  a  titolo  di  «de  minimis»   nell'esercizio
finanziario in corso alla data di presentazione  dell'istanza  e  nei
due esercizi finanziari precedenti. 
  2. In  relazione  all'intervento  attuato  in  ciascuna  delle  ZFU
ammissibili, ovvero del territorio  dei  comuni  della  provincia  di
Carbonia-Iglesias di cui all'art.  7,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sulla base del  rapporto  tra  l'ammontare  delle  risorse
disponibili per l'intervento e l'ammontare del risparmio d'imposta  e
contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze  di
cui al comma 1, determina,  tenendo  conto  delle  eventuali  riserve
finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto  previsto  all'art.
8, l'importo massimo dell'agevolazione complessivamente  spettante  a
ciascun soggetto  beneficiario.  Tali  importi  sono  resi  noti  con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico,  da  pubblicare
sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico  comunica  telematicamente
all'Agenzia  delle  entrate  i   dati   identificativi   di   ciascun
beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonche'  l'importo
dell'agevolazione concessa e le eventuali  revoche,  anche  parziali,
disposte ai sensi dell'art. 19.