Art. 14 
 
 
     Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge  13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle  spese  sostenute  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. 
  2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1  si  applica  nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis  del  codice  civile  o  che  interessino  tutte  le  unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 
  3. La detrazione  spettante  ai  sensi  del  presente  articolo  e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive  modificazioni,  e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  (( 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio  e  la  valutazione
del risparmio energetico conseguito  a  seguito  della  realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'Agenzia  nazionale  per  le
nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile
(ENEA)  elabora  le  informazioni  contenute   nelle   richieste   di
detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze  territoriali.  Nell'ambito  di  tale  attivita',   l'ENEA
predispone il costante  aggiornamento  del  sistema  di  reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della  detrazione  fiscale  di
cui all'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
gia' attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto  tecnico
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il comma 48 dell'articolo 1 della  legge  13
          dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  di
          stabilita' 2011) ", pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre
          2010, n. 297, S.O. : 
              "Art.1.  Gestioni  previdenziali.   Rapporti   con   le
          regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle. 
              (Omissis). 
              48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
          a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si  applicano,
          nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro
          il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al  citato  comma
          347  si  applicano  anche  alle  spese  per  interventi  di
          sostituzione di scaldacqua tradizionali  con  scaldacqua  a
          pompa di calore dedicati alla  produzione  di  acqua  calda
          sanitaria. La detrazione spettante ai  sensi  del  presente
          comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari  importo.
          Si applicano, per quanto compatibili,  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007,
          n. 244, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  29,
          comma 6,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.". 
              Si riportano gli articoli 1117 e 1117  bis  del  Codice
          Civile: 
              "RUBRICA: 
              Libro Terzo della Proprieta' 
              Titolo VII - Della comunione 
              Capo II - Del Condominio negli edifici 
              Art. 1117. Parti comuni dell'edificio. 
              Sono oggetto di proprieta' comune dei proprietari delle
          singole unita' immobiliari dell'edificio, anche  se  aventi
          diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario
          dal titolo: 
              1) tutte  le  parti  dell'edificio  necessarie  all'uso
          comune,  come  il  suolo  su  cui  sorge   l'edificio,   le
          fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti,
          i tetti e  i  lastrici  solari,  le  scale,  i  portoni  di
          ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i  cortili  e
          le facciate; 
              2) le aree destinate a parcheggio nonche' i locali  per
          i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio
          del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e  i  sottotetti
          destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali,
          all'uso comune; 
              3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
          genere destinati all'uso  comune,  come  gli  ascensori,  i
          pozzi, le  cisterne,  gli  impianti  idrici  e  fognari,  i
          sistemi centralizzati di distribuzione  e  di  trasmissione
          per il gas, per l'energia elettrica, per  il  riscaldamento
          ed  il  condizionamento   dell'aria,   per   la   ricezione
          radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di
          flusso informativo, anche da satellite  o  via  cavo,  e  i
          relativi collegamenti  fino  al  punto  di  diramazione  ai
          locali di proprieta'  individuale  dei  singoli  condomini,
          ovvero, in caso di  impianti  unitari,  fino  al  punto  di
          utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in
          materia di reti pubbliche." 
              Art. 1117-bis. Ambito di applicabilita'. 
              Le disposizioni del  presente  capo  si  applicano,  in
          quanto compatibili, in tutti i  casi  in  cui  piu'  unita'
          immobiliari o piu' edifici ovvero piu' condominii di unita'
          immobiliari o di edifici  abbiano  parti  comuni  ai  sensi
          dell'articolo 1117.". 
              Si riporta il comma 24 dell'articolo 1 della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008) , pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre
          2007, n. 300, S.O.: 
              "Art. 1. (Omissis). 20  Le  disposizioni  di  cui  all'
          articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle
          condizioni ivi previste, anche alle spese  sostenute  entro
          il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma
          347 si applicano  anche  alle  spese  per  la  sostituzione
          intera o parziale di impianti di climatizzazione  invernale
          non a condensazione, sostenute entro il 31  dicembre  2009.
          La predetta agevolazione e' riconosciuta  entro  il  limite
          massimo di spesa di cui al comma 21. 
              21- 23 (Omissis). 
              24. Ai fini di quanto disposto al comma 20: 
              a) i valori limite di fabbisogno  di  energia  primaria
          annuo   per   la   climatizzazione   invernale   ai    fini
          dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge
          27 dicembre 2006,  n.  296,  e  i  valori  di  trasmittanza
          termica  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  345   del
          medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; 
              b) per tutti gli interventi la detrazione  puo'  essere
          ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non
          inferiore  a  tre  e  non  superiore  a  dieci,  a   scelta
          irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima
          detrazione; 
              c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo
          1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente  alla
          sostituzione di finestre comprensive di infissi in  singole
          unita' immobiliari, e ai  commi  346  e  347  del  medesimo
          articolo 1, non e' richiesta la documentazione di cui  all'
          articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge  27
          dicembre 2006, n. 296.". 
              Si riporta il comma  6  dell'articolo  29  del  decreto
          legge del 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), pubblicato nella Gazz. Uff. 29  novembre  2008,
          n. 280, S.O. , convertito, con modificazioni,  nella  legge
          del 28 gennaio 2009, n.2, recante "Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale.", pubblicata nella Gazz. Uff. 28  gennaio  2009,
          n. 22, S.O.: 
              "Art. 29. Meccanismi di  controllo  per  assicurare  la
          trasparenza  e  l'effettiva  copertura  delle  agevolazioni
          fiscali. 
              1 - 5 (Omissis). 
              6.  Per  le  spese  sostenute  nei  periodi   d'imposta
          successivi a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2008,  i
          contribuenti  interessati  alle  detrazioni  di  cui   agli
          articolo 1, commi da 344 a 347,  della  legge  27  dicembre
          2006, n.  296,  fermi  restando  i  requisiti  e  le  altre
          condizioni previsti dalle relative disposizioni  normative,
          inviano all'Agenzia delle entrate  apposita  comunicazione,
          nei  termini  e   secondo   le   modalita'   previsti   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto.  Con  il
          medesimo  provvedimento  puo'  essere  stabilito   che   la
          comunicazione  sia   effettuata   esclusivamente   in   via
          telematica, anche tramite i soggetti di cui all'articolo 3,
          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e  successive
          modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
          comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  dei   dati   in
          possesso dell'Ente per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
          l'ambiente  (ENEA)  ai  sensi  del  decreto  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del  26  febbraio  2007.  Il
          predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          e'  comunque  modificato  con   decreto   di   natura   non
          regolamentare al fine di semplificare  le  procedure  e  di
          ridurre  gli  adempimenti  amministrativi  a   carico   dei
          contribuenti. Per le spese sostenute  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2009 la detrazione dall'imposta lorda  deve  essere
          ripartita in cinque rate annuali di pari importo.". 
              Si riporta il comma  349  dell'  articolo  1  della  L.
          27-12-2006, n. 296  (Disposizioni  per  la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27  dicembre
          2006, n. 299, S.O. 
              " 349. Ai fini di quanto disposto dai commi  da  344  a
          350  si  applicano  le  definizioni  di  cui   al   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,  n.  192.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il  28
          febbraio 2007, sono dettate le  disposizioni  attuative  di
          quanto disposto ai commi 344, 345, 346 e 347".