(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il
                         costo del personale 
 
  1. Il Garante pubblica ed aggiorna  annualmente  i  dati  aggregati
relativi alla dotazione  organica,  al  personale  effettivamente  in
servizio  e  al  relativo  costo,   con   l'indicazione   della   sua
distribuzione tra le diverse qualifiche e con la  specificazione  del
personale assunto con contratto a tempo determinato. 
  2. Il  Garante  pubblica  gli  accordi  negoziali  e  le  modifiche
regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed  economico  del
personale. 
  3. Il Garante pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati  relativi
ai tassi di assenza del personale.