Art. 14 
 
Definizione agevolata  in  appello  dei  giudizi  di  responsabilita'
                      amministrativo-contabile 
 
   1. In considerazione della particolare opportunita' di  addivenire
in  tempi  rapidi  all'effettiva  riparazione  dei   danni   erariali
accertati con  sentenza  di  primo  grado,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e successive modificazioni, si applicano anche  nei  giudizi  su
fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata
in  vigore  della  predetta  legge,  indipendentemente   dalla   data
dell'evento  dannoso  nonche'  a  quelli  inerenti   danni   erariali
verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
a  condizione  che  la  richiesta  di  definizione   sia   presentata
conformemente a quanto disposto nel comma 2. 
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma  1,
deve essere presentata, nei  venti  giorni  precedenti  l'udienza  di
discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica  richiesta
di definizione e la somma ivi indicata non puo' essere  inferiore  al
25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in
tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di  consiglio  nel
termine  perentorio  di  15  giorni  successivi  al  deposito   della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del
giudizio ai sensi del comma 233 (( dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, )) con decreto  da  comunicare  immediatamente
alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella
richiesta, stabilendo il termine perentorio per il  versamento  entro
il 15 novembre 2013, (( a pena  di  revoca  del  decreto  laddove  il
pagamento non avvenga nel predetto termine )). 
  (( 2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in  appello
dei giudizi di responsabilita' amministrativo-contabile formulata  ai
sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da  idonea
prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in  un
apposito  conto  corrente   infruttifero   intestato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo  versamento
al bilancio dello Stato o  alla  diversa  amministrazione  in  favore
della quale la sentenza di primo grado ha disposto il  pagamento,  di
una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato  nella
sentenza  di  primo  grado,  la  sezione  d'appello,   in   caso   di
accoglimento della richiesta, determina la  somma  dovuta  in  misura
pari a quella versata. 
  2-ter. Le parti che abbiano gia' presentato istanza di  definizione
agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2,  precedentemente  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
possono modificarla in conformita' alle disposizioni di cui al  comma
2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le  parti,
le cui richieste di definizione agevolata  presentate  ai  sensi  dei
commi 1 e 2 abbiano gia'  trovato  accoglimento,  possono  depositare
presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di  riesame
unitamente alla prova del versamento, nei termini e  nelle  forme  di
cui al comma 2- bis, di una somma non inferiore al 20 per  cento  del
danno  quantificato  nella  sentenza  di  primo  grado;  la   sezione
d'appello delibera in camera di  consiglio,  sentite  le  parti,  nel
termine perentorio di cinque  giorni  successivi  al  deposito  della
richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della  definizione  del
giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, con decreto da comunicare  immediatamente  alle  parti,
determina la somma dovuta in misura pari a quella versata. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
          Comma 1: 
              - Si riporta il testo dei commi 231, 232  e  233  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2006)": 
              "231. Con riferimento  alle  sentenze  di  primo  grado
          pronunciate nei giudizi  di  responsabilita'  dinanzi  alla
          Corte dei conti per fatti  commessi  antecedentemente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, i  soggetti
          nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata  sentenza   di
          condanna  possono  chiedere  alla  competente  sezione   di
          appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga
          definito mediante il pagamento di una somma  non  inferiore
          al 10 per cento e non superiore al 20 per cento  del  danno
          quantificato nella sentenza. 
              232. La sezione di appello, con decreto  in  camera  di
          consiglio, sentito il procuratore competente,  delibera  in
          merito alla richiesta e, in caso di accoglimento, determina
          la somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
          danno  quantificato  nella   sentenza   di   primo   grado,
          stabilendo il termine per il versamento. 
              233. Il giudizio  di  appello  si  intende  definito  a
          decorrere  dalla  data  di  deposito  della   ricevuta   di
          versamento presso la segreteria della sezione di appello." 
          Comma 2: 
              - Il testo del comma 233 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e' riportato
          nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo. 
          Comma 2-ter: 
              - Il testo del comma 233 dell'articolo 1  della  citata
          legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) e' riportato
          nei riferimenti normativi al comma 1 del presente articolo.