Art. 14 
 
 
      Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi 
 
  1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di  oliva  vergini
commessi al fine di conseguire un ingiustificato  profitto  con  piu'
operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'
continuative organizzate non si applica la  sospensione  nel  periodo
feriale  dei  termini  delle  indagini  preliminari,  la  cui  durata
complessiva non puo' essere superiore a venti mesi. 
  2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena  su  richiesta
per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre  utilita'  di  cui  il
condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui,  anche  per
interposta persona fisica o  giuridica,  risulti  essere  titolare  o
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in  valore  sproporzionato
rispetto al proprio  reddito  dichiarato  o  alla  propria  attivita'
economica. 
  3. All'articolo 266, comma 1, del codice di  procedura  penale,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e
517-quater del codice penale». 
 
          Note all'art. 14: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  266  del  Codice  di
          procedura penale come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 266. Limiti di ammissibilita'. 
              1. L'intercettazione di conversazioni  o  comunicazioni
          telefoniche
          http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5        &
          NOTXT=1  &  KEY=05AC00006241  &  e  di   altre   forme   di
          telecomunicazione e' consentita nei  procedimenti  relativi
          ai                      seguenti                      reati
          http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5        &
          NOTXT=1 & KEY=05AC00009935+o+05AC00006463 & : 
                a) delitti non colposi per i  quali  e'  prevista  la
          pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore   nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; 
                b) delitti contro la pubblica amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
          4; 
                c)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
                d)  delitti  concernenti  le  armi  e   le   sostanze
          esplosive; 
                e) delitti di contrabbando; 
                f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
                f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del  medesimo
          codice. 
                f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
          515, 516 e 517-quater del codice penale. 
              2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di
          comunicazioni  tra  presenti.  Tuttavia,   qualora   queste
          avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del  codice
          penale, l'intercettazione  e'  consentita  solo  se  vi  e'
          fondato motivo  di  ritenere  che  ivi  si  stia  svolgendo
          l'attivita' criminosa.". 
              Per il testo degli articoli 473, 474 e  517-quater  del
          codice penale, si veda nelle note all'art. 12.