Art. 14 Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi 1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata complessiva non puo' essere superiore a venti mesi. 2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita' economica. 3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale».
Note all'art. 14: Si riporta il testo dell'art. 266 del Codice di procedura penale come modificato dalla presente legge: "Art. 266. Limiti di ammissibilita'. 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00006241 & e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5 & NOTXT=1 & KEY=05AC00009935+o+05AC00006463 & : a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice. f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale. 2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa.". Per il testo degli articoli 473, 474 e 517-quater del codice penale, si veda nelle note all'art. 12.