Art. 14 Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni 1. I procedimenti disciplinati agli articoli 7 e 8 si applicano alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge.
Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.