Art. 14 
 
        Procedimenti autorizzatori per particolari operazioni 
 
  1. I procedimenti disciplinati agli articoli 7  e  8  si  applicano
alle operazioni di trasformazione o adattamento di mezzi e  materiali
di cui all'articolo 2, comma 7, della legge. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 2, comma 7, della citata legge
          9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle note all'art. 2.