Art. 14 
 
     (Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale) 
 
  1. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
dopo il comma 3-ter e' aggiunto il  seguente:  "  3-quater.  All'atto
della richiesta del documento unificato, e' riconosciuta al cittadino
la possibilita'  di  richiedere  una  casella  di  posta  elettronica
certificata,  ai   sensi   dell'articolo   16-bis,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  di  indicare  la
stessa quale proprio domicilio digitale, di  cui  all'articolo  3-bis
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Con  il  decreto  del
Ministro dell'interno di cui al comma 3 sono stabilite  le  modalita'
di  rilascio  del  domicilio  digitale  all'atto  di  richiesta   del
documento unificato.". 
  2. Dall'applicazione della disposizione  di  cui  al  comma  1  non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.