(Regolamento-art. 14)
                             Articolo 14 
 
Realizzazione di  nuovi  locali  ad  uso  esclusivo  delle  attivita'
                              agricole 
 
  1. Ai  fini  della  tutela  dei  valori  paesistici  della  Riserva
Naturale dello Stato di Torre Guaceto, i manufatti agricoli di  nuova
costruzione,  ad  uso  esclusivo  di  ricovero   delle   macchine   e
attrezzature agricole,  stoccaggio  di  prodotti,  ricovero  animali,
nonche' per la  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli, secondo quanto previsto dal Regolamento  per  le  attivita'
agricole  e  per  la  residenza  ai  fini  agricoli,  devono   essere
localizzati  nei  luoghi  pertinenti   all'esercizio   dell'attivita'
agricola con le seguenti prescrizioni: 
  a) Indice di fabbricabilita' fondiaria di mc/mq 0,01 applicabile ad
un lotto di superficie agricola con qualita' catastale agricola e  in
attualita' di coltivazione secondo le pratiche colturali tradizionali
e in uso nella zona; 
  b) vincolo pertinenziale tra il manufatto  realizzato  o  costruito
con il fondo agricolo asservito; 
  c) In caso di manufatti ad uso agricolo preesistenti  sul  medesimo
fondo - legittimi o legittimabili - la loro riqualificazione, secondo
le modalita' tecniche  previste  dal  Regolamento  per  le  attivita'
agricole  e  per  la  residenza  ai  fini  agricoli,  e'   condizione
indispensabile per poter realizzare nuove strutture, le quali possono
avere  una  cubatura  massima  pari  alla   differenza   tra   quella
realizzabile e quella degli eventuali manufatti preesistenti; 
  d)  in  caso  di  proprieta'  superiore  a  10.000   mq,   per   la
realizzazione di volumi complessivamente superiori  a  100  mc,  deve
essere presentato un Piano agricolo aziendale che ne  giustifichi  la
necessita' e inoltre, la documentazione prevista dalla relativa legge
regionale nel caso di attivita' agrituristiche; 
  e) impegno del richiedente alla coltivazione  del  lotto  asservito
per  almeno  dieci  anni  mediante  la  sottoscrizione  di  un   atto
unilaterale d'obbligo; 
  f) superficie minima del lotto asservito pari a 8.000 mq.; 
  g) e' vietata la realizzazione di verande,  tettoie,  sporti  e  di
qualsiasi  elemento  costruttivo  sporgente  rispetto  al   perimetro
esterno dell'edificio