(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 
                      (Modifiche dello Statuto) 
 
    1. Le modifiche allo  Statuto  dell'Agenzia  sono  approvate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  o  del  Ministro
delegato,  sentito  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,   su
proposta del Direttore generale.