Art. 14 
 
     (( Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare 
 
  1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno  del
lavoro sommerso e  irregolare  e  la  tutela  della  salute  e  della
sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  sono   introdotte   le   seguenti
disposizioni: 
    a)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato  ad  integrare  la  dotazione  organica   del   personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del lavoro  di  area  III  e  cinquanta  nel
profilo  di  ispettore  tecnico  di   area   III,   e   a   procedere
progressivamente  alle  conseguenti  assunzioni.  Ferma  restando  la
previsione  di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  la
disposizione di  cui  all'articolo  34-bis,  comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo n. 165  del  2001,  e  successive  modificazioni,
trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso
di specifiche professionalita' compatibili con  quelle  di  ispettore
del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   e   al
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze il numero delle  unita'  assunte  e  la
relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui
alla presente  lettera  si  provvede  mediante  riduzione  del  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per  l'anno
2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016; 
    b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo  3
del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.   12,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  aprile  2002,  n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato  del  30
per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato  articolo
3 del decreto-legge n. 12 del 2002,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di  diffida
le violazioni commesse prima della data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto; 
    c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3  e
4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,
e successive modificazioni, con esclusione  delle  sanzioni  previste
per la violazione dell'articolo 10, comma  1,  del  medesimo  decreto
legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui  alla  presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto; 
    d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento  delle  sanzioni
di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  versati  ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati: 
      1) al Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
      2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel  limite  massimo  di  10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure,
da definire con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  finalizzate  ad  una  piu'  efficiente  utilizzazione   del
personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi  di  carattere  organizzativo,
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,  nonche'
alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro  sommerso  e
irregolare. 
    d) ferme restando le competenze  della  Commissione  centrale  di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo  3  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare  la
migliore e piu' razionale impiego del personale ispettivo degli  Enti
Pubblici che  gestiscono  forme  di  assicurazioni  obbligatorie,  la
programmazione delle verifiche ispettive, sia  livello  centrale  che
territoriale,   da   parte   dei   predetti   Enti   e'    sottoposta
all'approvazione delle rispettive strutture centrali  e  territoriali
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e'
autorizzato ad  implementare  la  dotazione  organica  del  personale
ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita'  di  cui  duecento
nel profilo di ispettore del  lavoro  di  area  III  e  cinquanta  di
ispettore  tecnico  di  area  III  da  destinare  nelle  regioni  del
centro-nord ed a  procedere  in  modo  progressivo  alle  conseguenti
assunzioni nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma  2.  Il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali  comunica  annualmente
al Dipartimento della Funzione  Pubblica  ed  al  Dipartimento  della
Ragioneria Generale dello Stato il numero delle unita' assunte  e  la
relativa spesa; 
    f) con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conversione  del  presente
decreto,   sono    individuate    forme    di    implementazione    e
razionalizzazione nell'utilizzo del mezzo  proprio  in  un'ottica  di
economicita' complessiva finalizzata all'ottimizzazione del  servizio
reso da parte del personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si trascrive il testo del comma 2-bis dell'articolo  30
          del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche»: 
              «2-bis.  Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria.». 
              Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  34-bis
          del medesimo decreto-legislativo n. 165/2001: 
              «2.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica, di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  le  strutture
          regionali e provinciali di cui all'articolo  34,  comma  3,
          provvedono, entro quindici giorni dalla  comunicazione,  ad
          assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione  nel  relativo
          elenco il personale collocato in  disponibilita'  ai  sensi
          degli articoli 33 e 34. Le predette strutture  regionali  e
          provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi  di
          personale da assegnare alle amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso,  comunicano   tempestivamente   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica  le  informazioni  inviate  dalle  stesse
          amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
          della predetta comunicazione, la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          provvede ad assegnare alle  amministrazioni  che  intendono
          bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
          previsto   dall'articolo   34,   comma   2.    A    seguito
          dell'assegnazione, l'amministrazione  destinataria  iscrive
          il dipendente in disponibilita'  nel  proprio  ruolo  e  il
          rapporto di lavoro prosegue con  l'amministrazione  che  ha
          comunicato l'intenzione di bandire il concorso.» 
              -  il  comma  1,  lettera  a),  dell'articolo  18   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, dispone: 
              «1. In considerazione della eccezionale crisi economica
          internazionale  e  della   conseguente   necessita'   della
          riprogrammazione nell'utilizzo delle  risorse  disponibili,
          fermi  i  criteri  di  ripartizione   territoriale   e   le
          competenze regionali,  nonche'  quanto  previsto  ai  sensi
          degli articoli 6-quater e 6-quinques del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
          non delegabile dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
              a) al Fondo sociale per occupazione e  formazione,  che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione;» 
              -  si  trascrive   il   testo   dell'articolo   3   del
          DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti
          per il  completamento  delle  operazioni  di  emersione  di
          attivita' detenute  all'estero  e  di  lavoro  irregolare),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile  2002,
          n. 73, nel testo previgente: 
              «1. Alla legge 18 ottobre 2001, n.  383,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) all'articolo 1: 
              1) al comma  1,  le  parole:  "30  giugno  2002",  sono
          sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002"; 
              2) al comma 2, dopo  le  parole:  "Per  il  periodo  di
          imposta", sono inserite le seguenti: "successivo a quello"; 
              3) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  le  parole:
          "rispetto  a   quello   relativo   al   periodo   d'imposta
          precedente", sono sostituite dalle  seguenti:  "rispetto  a
          quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente"; 
              4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
              "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
          per il  primo  periodo  d'imposta  e  fino  al  termine  di
          presentazione della dichiarazione di  emersione,  previste,
          rispettivamente, alle lettere a) e b)  del  comma  2,  sono
          trattenute  e  versate  in  un'unica  soluzione,  entro  il
          termine  di  presentazione  della  medesima   dichiarazione
          ovvero, a partire dal predetto termine,  in  sessanta  rate
          mensili, senza interessi"; 
              5) al comma 2-ter, il primo periodo e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "Per  le  violazioni  concernenti   gli   obblighi   di
          documentazione,  registrazione,  dichiarazione  di   inizio
          attivita', commesse nel primo periodo  d'imposta  agevolato
          fino alla data  di  presentazione  della  dichiarazione  di
          emersione, non si applicano le sanzioni  previste  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
          versamento dell'imposta sia  effettuato  entro  il  termine
          previsto per il versamento dovuto  in  base  alla  relativa
          dichiarazione annuale IVA"; 
              6) al comma 4, le parole:  "30  giugno  2002",  ovunque
          ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre
          2002"; 
              7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
              "4-bis. I lavoratori che  aderiscono  al  programma  di
          emersione   e   che   non   risultano    gia'    dipendenti
          dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo  antecedente
          nonche' per il  triennio  di  emersione,  dal  computo  dei
          limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi  e
          contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
          specifiche  normative  ed  istituti,  ad  eccezione   delle
          disposizioni in  materia  di  licenziamenti  individuali  e
          collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
          di  emersione  di  cui  al   presente   articolo,   tramite
          sottoscrizione  di  specifico  atto  di  conciliazione,  ha
          efficacia  novativa  del  rapporto  di  lavoro  emerso  con
          effetto dalla data di presentazione della dichiarazione  di
          emersione e produce, relativamente  ai  diritti  di  natura
          retributiva e risarcitoria per il  periodo  pregresso,  gli
          effetti conciliativi ai sensi degli articoli 410 e 411  del
          codice di procedura civile; dalla stessa data si  applicano
          gli istituti economici e normativi previsti  dai  contratti
          collettivi nazionali di lavoro di riferimento"; 
              8) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7.   Per   intensificare   l'azione    di    contrasto
          all'economia  sommersa,  il   CIPE   definisce   un   piano
          straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
          con il quale sono individuate le  priorita'  di  intervento
          coordinato ed  integrato  degli  organi  di  vigilanza  del
          settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
          del piano, l'Agenzia delle entrate invia una  richiesta  di
          informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
          possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
          previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di  pubblica
          utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni  mobili
          registrati e degli studi  di  settore.  Tale  richiesta  e'
          finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
          carattere  generale  correlabili  alle  irregolarita'   del
          rapporto di lavoro e non preclude l'adesione  ai  programmi
          di emersione"; 
              b) dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: 
              "Art.  1-bis   (Emersione   progressiva).   -   1.   In
          alternativa alla procedura prevista  dall'articolo  1,  gli
          imprenditori presentano al sindaco del comune dove ha  sede
          l'unita' produttiva, entro il 30 settembre 2002,  un  piano
          individuale di emersione contenente: 
              a) le proposte per la progressiva  regolarizzazione  ed
          adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa  vigente
          per l'esercizio  dell'attivita',  relativamente  a  materie
          diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
          superiore a  diciotto  mesi,  eventualmente  prorogabile  a
          ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze; 
              b) le proposte  per  il  progressivo  adeguamento  agli
          obblighi previsti dai  contratti  collettivi  nazionali  di
          lavoro in materia di trattamento economico  in  un  periodo
          comunque non superiore al triennio di emersione; 
              c) il numero e la remunerazione dei lavoratori  che  si
          intende regolarizzare; 
              d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di
          emersione successivamente alla approvazione  del  piano  da
          parte del sindaco. 
              2.  Per  la  presentazione  del  piano  individuale  di
          emersione,  gli  imprenditori  che   intendono   conservare
          l'anonimato   possono   avvalersi   delle    organizzazioni
          sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei   professionisti
          iscritti  agli  albi  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri  e  periti  commerciali  e  dei  consulenti  del
          lavoro, che provvedono alla presentazione del programma  al
          sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare  la
          riservatezza dell'imprenditore stesso. 
              3.  Se  il  piano  individuale  di  emersione  contiene
          proposte di adeguamento progressivo alle  disposizioni  dei
          contratti collettivi nazionali  di  lavoro  in  materia  di
          trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
          parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
          irregolare, di cui all'articolo 78, comma 4, della legge 23
          dicembre 1998, n.  448,  e  successive  modificazioni,  ove
          istituita. La commissione esprime il parere entro  quindici
          giorni  dalla  ricezione  della  richiesta;  decorso   tale
          termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5. 
              4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
          nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
          quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.  Il  prefetto
          esercita la funzione di coordinamento e vigilanza. 
              5. Il sindaco  approva  il  piano  di  emersione  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  sua  presentazione,   previe
          eventuali modifiche concordate con l'interessato  o  con  i
          soggetti di cui  al  comma  2,  ovvero  respinge  il  piano
          stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano,  il
          sindaco dispone,  contestualmente,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'. 
              6.  Il  sindaco  o  l'organo  di   vigilanza   delegato
          verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei  termini
          fissati, l'avvenuto  adeguamento  o  regolarizzazione  agli
          obblighi  previsti   dalla   normativa   vigente,   dandone
          comunicazione   all'interessato.   L'adeguamento    o    la
          regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti,  come
          avvenuti tempestivamente  e  determinano  l'estinzione  dei
          reati contravvenzionali  e  delle  sanzioni  connesse  alla
          violazione dei predetti obblighi. 
              7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
          30 novembre 2002  e  produce  gli  altri  effetti  previsti
          dall'articolo 1"; 
              c)  all'articolo  3,  comma  1,  le  parole:  "di   cui
          all'articolo 1 e degli  altri  modelli  di  dichiarazione",
          sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli  1  e
          1-bis e degli altri modelli di dichiarazione". 
              2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
          di emersione prima della data di entrata  in  vigore  della
          legge di  conversione  del  presente  decreto  resta  ferma
          l'applicazione del  regime  di  incentivo  fiscale  per  il
          periodo d'imposta in corso alla data di entrata  in  vigore
          della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
          per i medesimi soggetti si  applicano  le  disposizioni  di
          maggiore favore recate  dai  commi  2-bis,  2-ter  e  4-bis
          dell'articolo 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con
          il comma 1, lettera a), del presente articolo. 
              3. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  gia'
          previste dalla normativa in vigore, in caso di  impiego  di
          lavoratori subordinati senza  preventiva  comunicazione  di
          instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
          lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
          domestico, si applica altresi' la  sanzione  amministrativa
          da  euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun   lavoratore
          irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000
          a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare,  maggiorato
          di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare,  nel
          caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per
          un periodo lavorativo successivo. L'importo delle  sanzioni
          civili connesse all'evasione dei  contributi  e  dei  premi
          riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai  periodi
          precedenti e' aumentato del 50 per cento. 
              4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  3   non   trovano
          applicazione  qualora,  dagli  adempimenti   di   carattere
          contributivo precedentemente assolti, si evidenzi  comunque
          la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
          di differente qualificazione. 
              5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
          al  comma  3  provvedono  gli  organi  di   vigilanza   che
          effettuano accertamenti  in  materia  di  lavoro,  fisco  e
          previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto  ai
          sensi dell'articolo 17 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689,   e'   la    Direzione    provinciale    del    lavoro
          territorialmente competente.» 
              La  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,   reca   «Primi
          interventi per il rilancio dell'economia». 
              Si trascrivono i commi 4, lettera c), 5, lettera b) e 6
          del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di lavoro), nel testo previgente: 
              «4. E' condizione per la revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo di vigilanza  del  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1: 
              (Omissis). 
              c) il pagamento di  una  somma  aggiuntiva  rispetto  a
          quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di
          sospensione per lavoro irregolare  e  a  2.500  euro  nelle
          ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni  in
          materia di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              5. E' condizione per la  revoca  del  provvedimento  da
          parte dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende  sanitarie
          locali di cui al comma 2: 
              a)  l'accertamento  del   ripristino   delle   regolari
          condizioni di lavoro nelle ipotesi  di  gravi  e  reiterate
          violazioni delle disciplina  in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza sul lavoro; 
              b) il pagamento di una somma aggiuntiva  unica  pari  a
          Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. 
              6.  E'  comunque  fatta  salva   l'applicazione   delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.». 
              Si trascrive l'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile  2004,  n.  124  (Razionalizzazione  delle  funzioni
          ispettive in materia di previdenza sociale e di  lavoro,  a
          norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art.  13.  Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica. 
              1. Il personale ispettivo accede  presso  i  luoghi  di
          lavoro nei modi e nei tempi consentiti  dalla  legge.  Alla
          conclusione delle attivita' di verifica compiute nel  corso
          del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore  di
          lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo
          alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di
          primo accesso ispettivo contenente: 
              a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti  al
          lavoro e la descrizione delle modalita' del loro impiego; 
              b)  la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
              c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro
          o  da  chi   lo   assiste,   o   dalla   persona   presente
          all'ispezione; 
              d)  ogni  richiesta,  anche   documentale,   utile   al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli   illeciti,   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
          n. 628. 
              2. In caso di constatata inosservanza  delle  norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
          delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,  entro
          il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
          verbale di cui al comma 4. 
              3.  In  caso   di   ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
              4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di
          cui ai commi  2  e  3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
              a)  gli  esiti   dettagliati   dell'accertamento,   con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
              b)  la  diffida  a  regolarizzare   gli   inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
              c)  la  possibilita'   di   estinguere   gli   illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
              d) la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              e) l'indicazione degli  strumenti  di  difesa  e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
              5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del
          ricorso di cui all'articolo 17 del presente  decreto,  fino
          alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti  di
          cui ai commi 2  e  3.  Ove  da  parte  del  trasgressore  o
          dell'obbligato in solido non sia  stata  fornita  prova  al
          personale ispettivo dell'avvenuta  regolarizzazione  e  del
          pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui  al
          comma  4  produce  gli  effetti   della   contestazione   e
          notificazione degli addebiti accertati  nei  confronti  del
          trasgressore e della persona obbligata in solido  ai  quali
          sia stato notificato. 
              6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma  2,
          con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e'
          esteso anche agli ispettori e ai funzionari  amministrativi
          degli  enti  e  degli   istituti   previdenziali   per   le
          inadempienze da essi rilevate.  Gli  enti  e  gli  istituti
          previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse  umane
          e finanziarie esistenti a legislazione vigente. 
              7. Il potere di diffida di cui al  comma  2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5.». 
              Si trascrivono i commi 3 e 4 dell'articolo  18-bis  del
          decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione  delle
          direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
          dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro),  nel   testo
          previgente: 
              «3. In caso di violazione delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9,  comma  1,  si
          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a  750
          euro. Se la  violazione  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
          lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di
          riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione
          amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  ovvero   si   e'
          verificata in almeno cinque periodi di riferimento  di  cui
          all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa  e'
          da 1.000 a 5.000 euro e non e' ammesso il  pagamento  della
          sanzione in misura ridotta. In  caso  di  violazione  delle
          disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se
          la violazione si riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori
          ovvero si e' verificata in almeno  due  anni,  la  sanzione
          amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  dieci  lavoratori  ovvero   si   e'
          verificata   in   almeno   quattro   anni,   la    sanzione
          amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e'  ammesso  il
          pagamento della sanzione in misura ridotta. 
              4. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo  7,  comma  1,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  50  a  150  euro.   Se   la
          violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori  ovvero
          si e' verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore,
          la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000  euro.  Se  la
          violazione si riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero
          si e' verificata in almeno cinque periodi  di  ventiquattro
          ore, la sanzione amministrativa e' da 900 a  1.500  euro  e
          non e'  ammesso  il  pagamento  della  sanzione  in  misura
          ridotta.». 
              L'  articolo  10,  comma  1,   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 66/2003, dispone: 
              «1. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  2109
          del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
          periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro
          settimane.  Tale  periodo,  salvo  quanto  previsto   dalla
          contrattazione  collettiva  o  dalla  specifica  disciplina
          riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2,  va
          goduto per almeno due settimane,  consecutive  in  caso  di
          richiesta  del   lavoratore,   nel   corso   dell'anno   di
          maturazione e, per le restanti due settimane, nei  18  mesi
          successivi al termine dell'anno di maturazione.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124: 
              «Art.  3.   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita' di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  delle
          successive disposizioni, opera  quale  sede  permanente  di
          elaborazione   di   orientamenti,   linee    e    priorita'
          dell'attivita' di vigilanza. 
              1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti
          annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni  anno  dai
          soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare  la
          congruita' dell'attivita' di vigilanza effettuata,  propone
          indirizzi  ed  obiettivi  strategici  e   priorita'   degli
          interventi ispettivi e segnala  altresi'  al  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale   gli   aggiustamenti
          organizzativi  da  apportare  al  fine  di  assicurare   la
          maggiore efficacia dell'attivita'  di  vigilanza.  Per  gli
          adempimenti di cui sopra, la Commissione  si  avvale  anche
          delle informazioni raccolte  ed  elaborate  dal  Casellario
          centrale delle posizioni previdenziali  attive  di  cui  al
          comma 23 dell'articolo 1 della legge  23  agosto  2004,  n.
          243. 
              2.   La   Commissione   centrale    di    coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza,  nominata  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o  da  un
          sottosegretario delegato, in qualita'  di  presidente;  dal
          direttore generale della direzione generale, dal  Direttore
          generale dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          (INPS); dal Direttore generale dell'Istituto nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL);
          dal Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza;  dal
          Comandante del Nucleo speciale  entrate  della  Guardia  di
          finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
          dal Comandante del Comando carabinieri per  la  tutela  del
          lavoro; dal Direttore generale dell'Agenzia delle  entrate;
          dal Coordinatore nazionale delle aziende sanitarie  locali;
          dal Presidente del Comitato nazionale per la emersione  del
          lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 1,  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448; da  quattro  rappresentanti
          dei  datori  di  lavoro  e   quattro   rappresentanti   dei
          lavoratori   designati   dalle   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale.
          I componenti della Commissione possono farsi  rappresentare
          da membri supplenti appositamente delegati. 
              3.  Alle   sedute   della   Commissione   centrale   di
          coordinamento dell'attivita' di  vigilanza  possono  essere
          invitati a partecipare i  Direttori  generali  delle  altre
          direzioni  generali  del  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza  sociale,   i   Direttori   degli   altri   enti
          previdenziali,  i  Direttori   generali   delle   direzioni
          generali degli altri Ministeri interessati in materia,  gli
          ulteriori  componenti   istituzionali   della   Commissione
          nazionale per la emersione del lavoro non  regolare  ed  il
          comandante del nucleo dei Carabinieri presso  l'ispettorato
          del lavoro.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale  di
          coordinamento  dell'attivita'   di   vigilanza   puo',   su
          questioni di carattere generale attinenti alla problematica
          del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo della
          Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
              4.   Alla   Commissione   centrale   di   coordinamento
          dell'attivita'  di  vigilanza  puo'  essere  attribuito  il
          compito  di  definire  le  modalita'  di  attuazione  e  di
          funzionamento della banca  dati  di  cui  all'articolo  10,
          comma 1, e  di  definire  le  linee  di  indirizzo  per  la
          realizzazione  del  modello   unificato   di   verbale   di
          rilevazione  degli  illeciti  in  materia  di  lavoro,   di
          previdenza e assistenza obbligatoria ad uso degli organi di
          vigilanza, nei cui  confronti  la  direzione  generale,  al
          sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e
          coordinamento. 
              5. Ai componenti  della  Commissione  di  coordinamento
          dell'attivita' di vigilanza ed  ai  soggetti  eventualmente
          invitati a partecipare ai sensi  del  comma  3  non  spetta
          alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al
          funzionamento della Commissione si provvede con le  risorse
          assegnate a normativa vigente sui  pertinenti  capitoli  di
          bilancio.».