Art. 14 Norme finali Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni. Il Fondo continuera' ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni gia' deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 luglio 2014 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 4417