Art. 14 
 
     Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione 
 
  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile  e'  inserito
il seguente: «183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito  sommario
di cognizione).  -  Nelle  cause  in  cui  il  tribunale  giudica  in
composizione monocratica, il  giudice  nell'udienza  di  trattazione,
valutata la complessita' della  lite  e  dell'istruzione  probatoria,
puo' disporre,  previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione
scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a  norma
dell'articolo 702-ter e invita  le  parti  ad  indicare,  a  pena  di
decadenza, nella stessa udienza i mezzi  di  prova,  ivi  compresi  i
documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova  contraria.
Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non
superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi  di  prova  e
produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
per le sole indicazioni di prova contraria.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.