Art. 14 
 
 
          (( Disposizioni in materia di standard tecnici )) 
 
  1. Non possono essere richieste (( da parte degli organi competenti
)) modifiche dei progetti delle  opere  pubbliche  rispondenti  ((  a
standard tecnici piu' stringenti rispetto a quelli  definiti  ))  dal
diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari,  senza  che  le
stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da
una analisi di sostenibilita' economica e finanziaria per il  gestore
dell'infrastruttura o  dell'opera,  corredata  da  stime  ragionevoli
anche in termini di relativi tempi di attuazione.