Art. 14 
 
             Adesione allo SPID da parte delle pubbliche 
         amministrazioni in qualita' di fornitori di servizi 
 
  1. Nel rispetto dell'art.  64,  comma  2,  del  CAD,  le  pubbliche
amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente
o tramite altro fornitore di  servizi,  consentono  l'identificazione
informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID. 
  2. Ai fini  del  comma  1,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 2, comma  2,  del  CAD  aderiscono  allo  SPID,  secondo  le
modalita' stabilite  dall'Agenzia  ai  sensi  dell'art.  4,  entro  i
ventiquattro mesi successivi  all'accreditamento  del  primo  gestore
dell'identita' digitale. 
  3. Le pubbliche amministrazioni  possono  affidare  ai  gestori  di
identita'  dello  SPID  le  funzioni  di  autenticazione  informatica
previste dalla normativa vigente in materia. 
  4. Le pubbliche amministrazioni  possono  affidare  ai  gestori  di
identita' SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli
strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo
riconoscimento. 
  5. Le pubbliche  amministrazioni,  in  qualita'  di  fornitori  dei
servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese  disponibili
dai  gestori  di  identita'  digitali  e  dai  gestori  di  attributi
qualificati.  Per  l'adeguamento  allo  SPID   dei   propri   sistemi
informatici, le amministrazioni  utilizzano  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.