Art. 14 Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualita' di fornitori di servizi 1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID. 2. Ai fini del comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del CAD aderiscono allo SPID, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, entro i ventiquattro mesi successivi all'accreditamento del primo gestore dell'identita' digitale. 3. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identita' dello SPID le funzioni di autenticazione informatica previste dalla normativa vigente in materia. 4. Le pubbliche amministrazioni possono affidare ai gestori di identita' SPID le funzioni di autenticazione informatica basate sugli strumenti per i quali il diritto dell'Unione europea prevede il mutuo riconoscimento. 5. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati. Per l'adeguamento allo SPID dei propri sistemi informatici, le amministrazioni utilizzano le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.