Art. 14 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla decorrenza dei 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato  in  sede
di prima applicazione, l'ISEE e' rilasciato secondo le modalita'  del
presente decreto. Le DSU in corso di validita' alla  data  del  primo
periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi,
non  sono  piu'  utilizzabili  ai  fini  della  richiesta  di   nuove
prestazioni. 
  2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente  alla
data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto  ai
sensi del presente decreto. Gli enti  che  disciplinano  l'erogazione
delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di  cui  al
comma 1 gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove
prestazioni in conformita' con le disposizioni del  presente  decreto
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 
  3. Relativamente all'assegno ai nuclei  familiari  con  almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento
della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui  al
comma 1, sia successiva al 1° gennaio  2014,  per  coloro  che  hanno
ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a  tale  data,
il beneficio e' limitato al semestre in cui e'  stata  presentata  la
domanda, con riferimento al periodo di  possesso  dei  requisiti.  Il
mantenimento del beneficio per il semestre successivo e' condizionato
al possesso del requisito economico con riferimento  alla  soglia  di
cui  all'articolo  13,  comma  1  e  all'ISEE  calcolato  secondo  le
modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Al  riguardo   i   comuni
assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con  il
pubblico,  l'informazione  al   richiedente   sulla   necessita'   di
ripresentare la DSU secondo le modalita' di cui al  presente  decreto
al fine di evitare la sospensione del beneficio. 
  4. Con  riferimento  all'assegno  di  maternita'  di  base  di  cui
all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  fermo
restando  il  rispetto  del  requisito  economico  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  la  soglia  di   cui   al   comma   3
dell'articolo 13, si applica anche nei casi in  cui  la  nascita  del
figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma  1,  ma
la domanda sia presentata successivamente a tale data. 
  5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni vigenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  continuano   ad   essere   erogate   secondo   le
disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti  anche
normativi  che  disciplinano  l'erogazione  in  conformita'  con   le
disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre  dodici  mesi
dalla data di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  degli  equilibri  di
bilancio programmati. 
  6. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano, fermo restando il rispetto dei livelli  essenziali  delle
prestazioni  sociali  agevolate  e  dei  criteri  unificati  per   la
valutazione della situazione economica di coloro  che  richiedono  di
accedervi, attuano le disposizioni di cui al presente  decreto  nelle
forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle  relative
norme di attuazione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i riferimenti al  decreto  legislativo  31  marzo
          1998, n. 109, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 65  della  legge  448  del
          1998, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti all'art. 74 del decreto legislativo
          n. 151 del 2001, vedasi nelle note alle premesse.