Art. 14 
 
Verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi
  d'arma, concorsi  a  titolo  oneroso  resi  dalle  Forze  armate  e
  sperimentazione di misure di flessibilita' gestionale della spesa 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 536, e' inserito il seguente: 
  «Art.  536-bis  (Verifica  dei  programmi   di   ammodernamento   e
rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1.  Il  Capo  di  stato  maggiore
della difesa, sulla base degli obiettivi e degli  indirizzi  definiti
dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo  14,  comma  1,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ferma  restando  la
necessita' di  salvaguardare  le  esigenze  operative  prioritarie  e
quelle derivanti dal processo di definizione della  politica  europea
di difesa e sicurezza, procede alla verifica  della  rispondenza  dei
programmi di ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi  d'arma  e
propone al Ministro  della  difesa  la  rimodulazione  dei  programmi
relativi a linee  di  sviluppo  capacitive  che  risultino  non  piu'
adeguate,  anche  in   ragione   delle   disponibilita'   finanziarie
autorizzate  a  legislazione  vigente.  La  predetta  verifica  tiene
altresi' conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del  processo
di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel  documento
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge  31  dicembre
2012, n. 244. 
  2. Gli  schemi  dei  decreti  che  approvano  la  rimodulazione  di
programmi sui quali e' stato espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3,  lettera
b), sono sottoposti a tale parere. 
  3. Dalle rimodulazioni di cui al comma 1 non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di
indebitamento netto. 
  4. Le eventuali  disponibilita'  finanziarie  emergenti  a  seguito
delle rimodulazioni di cui al comma 1 sono destinate, previa verifica
dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica da parte del  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato, alle finalita' di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    b) all'articolo 549-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis Il Ministero della difesa  e'  autorizzato  a  garantire  lo
svolgimento di attivita' concorsuali a favore delle  altre  pubbliche
amministrazioni secondo le modalita' di cui al  comma  1  nei  limiti
finanziari disposti dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge  24
dicembre 2007, n. 244.»; 
    c) dopo l'articolo 2195-bis, e' inserito il seguente: 
  «Art.  2195-ter  (Sperimentazione  di   misure   di   flessibilita'
gestionale della spesa). - 1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettera e), della legge 24 dicembre 2012,  n.  244,  nelle  more  del
completamento della riforma di cui all'articolo 40, comma 2,  lettera
p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 15, comma 8, della legge 24 dicembre 2012,  n.
243, il Ministero  della  difesa  puo'  continuare  a  utilizzare  le
correnti modalita'  di  gestione  delle  risorse  necessarie  per  il
funzionamento delle strutture periferiche. 
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  risparmi  di  spesa  di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012,  il
Ministro della difesa predispone annualmente un piano  di  attuazione
pluriennale delle  misure  da  adottare,  che  contiene  in  apposita
relazione tecnica la quantificazione dei possibili risparmi derivanti
dalle misure e da destinare al riequilibrio dei settori di spesa  del
Dicastero nel corso dell'esercizio finanziario. 
  3.  L'effettivo  conseguimento   dei   risparmi   derivanti   dalla
realizzazione del piano di cui al comma 2 e' sottoposto alla verifica
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  al  fine   di   garantire
l'invarianza sui saldi di finanza pubblica. I risparmi accertati sono
destinati all'incremento dei fondi di  cui  all'articolo  619,  anche
mediante versamento all'entrata per la quota relativa al  primo  anno
del piano di attuazione.». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'articolo  549-bis  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 549-bis. Concorsi a  titolo  oneroso  resi  dalle
          Forze armate - 1. Al fine  di  garantire  il  rimborso  dei
          concorsi a titolo  oneroso  resi  dalle  Forze  armate  per
          attivita' di protezione civile, nei  casi  non  soggetti  a
          limitazioni ai sensi della  legislazione  vigente,  possono
          essere disposte una o piu' aperture di  credito,  anche  su
          diversi capitoli di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu'
          funzionari delegati nominati dal  Ministero  della  difesa,
          per provvedere al ripianamento degli oneri  direttamente  o
          indirettamente sostenuti e quantificati  sulla  base  delle
          tabelle di onerosita' predisposte dallo  stesso  Ministero.
          Agli ordini di accreditamento di cui al  primo  periodo  si
          applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui
          al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per  le  modalita'
          di  gestione  dei  fondi  accreditati  e  le  modalita'  di
          presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'articolo   8,   comma   4,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  20  aprile  1994,  n.  367.   Gli   ordini   di
          accreditamento disposti dopo la data del  30  settembre  di
          ciascun  anno,  non  estinti  al   termine   dell'esercizio
          finanziario,  possono  essere   trasportati   all'esercizio
          successivo. 
              1-bis. Il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  a
          garantire lo svolgimento di attivita' concorsuali a  favore
          delle altre pubbliche amministrazioni secondo le  modalita'
          di  cui  al  comma  1  nei   limiti   finanziari   disposti
          dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244. ».