Art. 14 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 acquistano efficacia alla
data fissata con il decreto del Ministro della giustizia  di  cui  al
comma 4 del predetto articolo. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3, 11 e 12,  commi
1 e 2, acquistano efficacia  decorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Cancellieri, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri