Art. 14 Documentazione del prodotto 1. La documentazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 2, e' redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, e successive modificazioni. 2. La documentazione tecnica e' redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione. 3. In seguito ad una richiesta motivata dell'autorita' di vigilanza nazionale del mercato di cui all'articolo 19, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa dalla predetta autorita' di vigilanza, questa puo' fissare un termine pari a trenta giorni. 4. Nel caso il fabbricante non osservi gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la predetta autorita' di vigilanza puo' richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova, entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per verificare la conformita' alle norme armonizzate e ai requisiti di cui all'articolo 4.