Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 209, comma 6,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: "Titolo  II-bis"
sono sostituite dalle seguenti: "Titolo III-bis". 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'art. 209 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              Art. 209. (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in
          possesso di certificazione ambientale) 
              1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di
          espletamento delle procedure previste per il rinnovo  delle
          autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero  per  il
          rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all' art.  212,  le
          imprese che risultino registrate ai sensi  del  regolamento
          (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  25  novembre  2009,  sull'adesione  volontaria   delle
          organizzazioni a un sistema comunitario  di  ecogestione  e
          audit, che abroga il regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le
          decisioni della Commissione  2001/681/CE  e  2006/193/CE  o
          certificati Uni  En  Iso  14001,  possono  sostituire  tali
          autorizzazioni con autocertificazione resa  alle  autorita'
          competenti, ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              2. L'autocertificazione di cui al comma 1  deve  essere
          accompagnata da  una  copia  conforme  del  certificato  di
          registrazione ottenuto ai sensi  dei  regolamenti  e  degli
          standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonche' da
          una denuncia di prosecuzione delle attivita', attestante la
          conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli  impianti  alle
          prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata  una
          certificazione dell'esperimento di prove a cio'  destinate,
          ove previste. 
              3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di  cui
          ai  commi  1  e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli   effetti
          l'autorizzazione alla  prosecuzione,  ovvero  all'esercizio
          delle attivita' previste dalle norme di cui al comma 1 e ad
          essi si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1992, n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          sanzionatorie di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241. 
              4.  L'autocertificazione   e   i   relativi   documenti
          mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma  3  fino
          ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla
          data di comunicazione all'interessato  della  decadenza,  a
          qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta  ai
          sensi dei regolamenti e degli standard parametrici  di  cui
          al comma 1. 
              5. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  specifiche  e
          salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
          accertata    falsita'    delle    attestazioni    contenute
          nell'autocertificazione  e  dei  relativi   documenti,   si
          applica l'art. 483  del  codice  penale  nei  confronti  di
          chiunque abbia sottoscritto la  documentazione  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
              6. Resta ferma l'applicazione del titolo III-bis  della
          parte  seconda  del   presente   decreto,   relativo   alla
          prevenzione e riduzione  integrate  dell'inquinamento,  per
          gli impianti  rientranti  nel  campo  di  applicazione  del
          medesimo. 
              7. I titoli abilitativi di  cui  al  presente  articolo
          devono essere comunicati, a cura  dell'amministrazione  che
          li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un  elenco
          nazionale,  accessibile   al   pubblico,   degli   elementi
          identificativi di cui all'art. 208, comma 17, senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi.".