Art. 14 
 
 
     Sanzioni per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni 
 
  1. L'impresa ferroviaria rende conoscibili ai  passeggeri,  secondo
forme e con mezzi idonei, ed anche mediante l'istituzione di  servizi
su portali internet, le  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di
indennizzo e di risarcimento in caso di responsabilita' per  ritardi,
perdite di coincidenze o soppressione di treni, come  previsti  dagli
articoli 15, 16 e 17 del regolamento. In caso di inosservanza di tale
obbligo  l'impresa  ferroviaria  e'  soggetta  al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  2. Per ogni singolo evento con riferimento al quale l'impresa abbia
omesso di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15,  16  e  17
del regolamento, previsti in caso di  ritardi,  coincidenze  perse  o
soppressioni, l'impresa ferroviaria e' soggetta al pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. 
  3. Per ogni  singolo  caso  di  ritardo  nella  corresponsione  dei
rimborsi e degli indennizzi previsti  dagli  articoli  16  e  17  del
regolamento che superino di tre volte il termine  di  un  mese  dalla
presentazione della domanda previsto dall'articolo 17,  paragrafo  2,
del regolamento, l'impresa ferroviaria e' soggetta  al  pagamento  di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.