Art. 14 
 
 
               Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
 
  1. E'  incardinato  nell'assetto  organizzativo  del  Ministero  ed
esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006,  n.  204,  il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato  in  tre  sezioni
distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui
all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
204 del 2006, e' definita dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore,  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento.
Detta ripartizione puo' essere  modificata  ogni  biennio,  con  pari
procedura. 
  2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso  il
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e'  determinata,  nel  quadro
della   dotazione   organica   di   cui   all'allegata   Tabella   A,
rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali,
di cui una da attribuire ai sensi  dell'articolo  19,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  3.  L'organizzazione,  il  numero  ed  i   compiti   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale in cui si articola il  Consiglio
Superiore  dei  Lavori  Pubblici  sono  definiti   con   il   decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   del   presente
regolamento. 
 
          Note all'art. 14: 
              Per  il  testo  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n.  204  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 27 n. 204 del 2006: 
              "Art. 6. Sezioni. 
              1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni
          distinte per  materie  e  compiti.  La  ripartizione  delle
          materie, di cui  all'elenco  che  segue,  e'  definita  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su  proposta
          del Presidente del  Consiglio  superiore,  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta
          ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con  pari
          procedura. L'elenco delle principali materie e' di  seguito
          indicato: 
              a)  edilizia,  impianti  sportivi,   strutture,   opere
          strategiche, materiali e prodotti da costruzione; 
              b) idrogeologia,  opere  idrauliche,  consolidamento  e
          spostamento di abitati, opere idraulico-forestali; 
              c) infrastrutture marittime e  portuali,  difesa  delle
          coste, opere per la navigazione interna; 
              d)  dighe,  impianti   di   produzione,   trasporto   e
          distribuzione  di   energia   elettrica,   tradizionale   o
          derivante da fonti alternative; 
              e) infrastrutture e reti di  trasporto,  dispositivi  e
          materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti
          tecnologici,    tecnologie    innovative,    infrastrutture
          tecnologiche ed informatiche; 
              f) assetto del territorio, questioni ambientali; 
              g) norme tecniche, classificazione sismica,  competenze
          professionali,   legislazione   sulle   opere    pubbliche,
          programmazione delle opere pubbliche. 
              2. I presidenti di sezione: 
              a) convocano e presiedono le  sedute  delle  rispettive
          sezioni; 
              b) nominano il  relatore  e  le  commissioni  relatrici
          degli affari assegnati alle sezioni; 
              c) possono invitare alle sedute della  sezione  esperti
          che partecipano alla discussione senza diritto di voto e  a
          titolo gratuito. 
              3. Il Presidente del Consiglio superiore, su  richiesta
          del presidente della sezione incaricata  dell'affare  o  di
          almeno la meta' dei componenti effettivi  della  sezione  i
          quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre
          l'esame  od   il   riesame   della   questione   da   parte
          dell'assemblea generale. 
              4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza  o
          per motivi di  urgenza,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio superiore  e'  costituito  un  comitato  speciale
          composto da un presidente di  sezione  e  da  non  piu'  di
          cinque componenti, scelti nell'ambito  dei  componenti  del
          Consiglio superiore. Il presidente  del  comitato  speciale
          puo'  disporre  la  partecipazione  ai  lavori   di   altri
          componenti  e  di  esperti  senza  diritto   a   voto.   La
          partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito.  In
          caso di assenza o impedimento del presidente designato,  lo
          stesso  e'  sostituito  da  altro  presidente  di   sezione
          nominato dal Presidente del Consiglio superiore". 
              Si riporta il testo del comma 3  dell'articolo  19  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              "3. Gli incarichi di Segretario generale di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6".