Art. 14 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1. E' incardinato nell'assetto organizzativo del Ministero ed esercita le funzioni di competenza secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, articolato in tre sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. 2. La dotazione delle posizioni di funzione dirigenziale presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e' determinata, nel quadro della dotazione organica di cui all'allegata Tabella A, rispettivamente in numero di quattro posizioni dirigenziali generali, di cui una da attribuire ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'organizzazione, il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articola il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 3, del presente regolamento.
Note all'art. 14: Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 204 del 2006, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 n. 204 del 2006: "Art. 6. Sezioni. 1. Il Consiglio superiore si articola in cinque sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, e' definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione puo' essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie e' di seguito indicato: a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione; b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali; c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna; d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative; e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche; f) assetto del territorio, questioni ambientali; g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche. 2. I presidenti di sezione: a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive sezioni; b) nominano il relatore e le commissioni relatrici degli affari assegnati alle sezioni; c) possono invitare alle sedute della sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto e a titolo gratuito. 3. Il Presidente del Consiglio superiore, su richiesta del presidente della sezione incaricata dell'affare o di almeno la meta' dei componenti effettivi della sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, puo' disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'assemblea generale. 4. Per l'esame di questioni di particolare rilevanza o per motivi di urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio superiore e' costituito un comitato speciale composto da un presidente di sezione e da non piu' di cinque componenti, scelti nell'ambito dei componenti del Consiglio superiore. Il presidente del comitato speciale puo' disporre la partecipazione ai lavori di altri componenti e di esperti senza diritto a voto. La partecipazione degli esperti avviene a titolo gratuito. In caso di assenza o impedimento del presidente designato, lo stesso e' sostituito da altro presidente di sezione nominato dal Presidente del Consiglio superiore". Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6".