ART. 14 (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010) 1. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela»; b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo' disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo». 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre". 4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando di gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Il commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte le funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in via definitiva dell'affidamento delle concessione per la progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione delle opere. 5. Nell'espletamento dei compiti conferiti, il commissario straordinario si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla realizzazione dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate per la realizzazione dell'opera. 6. Con il decreto di cui al comma 1 e' indicata la durata dell'incarico del commissario straordinario, che non puo' comunque superare i tempi per l'ultimazione dell'opera previsti dal cronoprogramma approvato. 7. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso per l'opera prestata in tale qualita', fermo restando il compenso per l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera. 8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».