Art. 14 Casi di decadenza e revoca. Recupero somme 1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all'atto di collaudo. 2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalita' previste dal richiamato art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014. 3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono: a) mancato rispetto degli adempimenti di legge; b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 2; c) sostanziale difformita' tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato; d) istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti; e) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento; f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati fanno ritenere l'intervento non realizzabile; g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento allegato al secondo addendum alla convenzione di cui all'art. 12, comma 6, del presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. 4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato: a) il mancato avvio di lavori entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento, in assenza di autorizzazione alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine; b) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, 207. 5. La revoca o la decadenza dal finanziamento agevolato e' dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ad esito di eventuali comunicazioni della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 16. Il decreto viene trasmesso dal Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare al soggetto beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC. 6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. 7. Il soggetto beneficiario in caso di revoca o decadenza, come disciplinata dal presente articolo, dovra' restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere aumentato degli interessi legali da computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme.