Art. 14 
 
                Controlli ufficiali sugli spostamenti 
                      delle piante specificate 
 
  1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano controlli  ufficiali
regolari sulle piante specificate che sono spostate al  di  fuori  di
una zona delimitata, o da una zona infetta ad una zona cuscinetto. 
  Tali controlli devono essere effettuati almeno: 
    a) sui punti in cui le piante  specificate  sono  spostate  dalle
zone infette verso zone cuscinetto; 
    b) sui punti in cui le piante  specificate  sono  spostate  dalle
zone cuscinetto verso zone non delimitate; 
    c) sul luogo di destinazione delle piante specificate nella  zona
cuscinetto; 
    d) sul luogo di destinazione nelle zone non delimitate. 
  2. I controlli di  cui  al  comma  1  consistono  in  un  controllo
documentale e in un controllo di identita' delle piante specificate. 
  I controlli di cui al comma 1 sono effettuati indipendentemente