Art. 14 
 
 
           Assolvimento degli obblighi fiscali e pagamenti 
 
  1. La regolarita' fiscale degli atti, il pagamento  delle  spese  e
l'assolvimento degli altri oneri previsti  in  materia  di  spese  di
giustizia sono attestati con idonea documentazione anche  informatica
e con indicazione negli atti stessi delle modalita' di assolvimento.