Art. 14 Compiti del legale rappresentante o del Funzionario alla sicurezza della sede principale od unica dell'operatore economico 1. Il legale rappresentante, o, se delegato, il Funzionario alla sicurezza della sede principale o unica dell'operatore economico: a) ha l'obbligo di conoscere le disposizioni in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, e di farle puntualmente applicare; b) segnala tempestivamente all'UCSe e all'ente appaltante o al committente ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini di cui all'art. 37, 47 e 48, nonche' eventuali casi di sospetta o accertata compromissione delle informazioni classificate; c) dirige, coordina e controlla tutte le attivita' che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati o coperti da segreto di Stato, trattati nell'ambito dell'operatore economico, sia a livello centrale che periferico; d) assicura il controllo delle lavorazioni classificate o coperte da segreto di Stato e la salvaguardia delle stesse dall'accesso di personale non in possesso di abilitazione di sicurezza di livello adeguato e, comunque, non autorizzato; e) comunica semestralmente all'UCSe le lavorazioni classificate in corso di esecuzione secondo le modalita' previste dalle direttive di attuazione; f) comunica all'UCSe i contratti classificati di cui l'impresa e' affidataria; g) coordina i servizi di sorveglianza e controllo delle infrastrutture COMSEC e dei CIS; h) cura gli adempimenti relativi al rilascio dei NOS al personale dell'operatore economico che ha necessita' di trattare informazioni classificate a livello RISERVATISSIMO o superiore; i) comunica all'UCSe ogni variazione riguardante la legale rappresentanza, i componenti del Consiglio di amministrazione, il direttore tecnico, l'Organizzazione di sicurezza e le relative preposizioni, il possesso di quote di partecipazione qualificate in rapporto al capitale sociale; l) istruisce il personale abilitato alla trattazione di informazioni classificate sulle disposizioni che regolano la materia; m) comunica all'UCSe ogni evento che possa costituire minaccia alla sicurezza e alla tutela delle informazioni classificate; n) assicura la corretta osservanza delle procedure relative alle visite da parte di persone estranee all'operatore economico nei siti dove sono trattate informazioni classificate; o) chiede l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e cura i relativi aspetti di sicurezza inerenti le trattative contrattuali che prevedono la cessione di informazioni classificate. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Scuola di formazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, d'intesa con l'Ufficio centrale per la segretezza, organizza appositi corsi in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva, o coperte da segreto di Stato. A tali corsi possono essere ammessi anche altri dirigenti o dipendenti dell'operatore economico.