Art. 14 
 
 
                      Sospensione obbligatoria 
 
  1. Il giudice tributario e' sospeso obbligatoriamente dall'incarico
e dal compenso fisso quando: 
    a) nei suoi confronti e' emessa ordinanza cautelare custodiale  o
interdittiva; 
    b)  riporta  condanna,  anche  non  definitiva,  per  il  delitto
previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di  cui
all'art. 74 del  d.  p.  r.  n.  309  del  1990,  o  per  un  delitto
concernente  la  fabbricazione,  l'importazione,  l'esportazione,  la
vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti  o  per  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
commesso in relazione  a  taluno  dei  reati  di  cui  alla  presente
lettera; 
    c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti
dagli  articoli  314  (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della  funzione),  319
(corruzione per un  atto  contrario  ai  doveri  d'ufficio),  319-ter
(corruzione in atti giudiziari), 319  quater  (induzione  indebita  a
dare o promettere utilita'), 320 (corruzione di persona incaricata di
un pubblico servizio) del codice penale; 
    d) e' condannato con sentenza definitiva o con sentenza di  primo
grado confermata in appello, per un delitto commesso  con  abuso  dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica  funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); 
    e) e' condannato con  sentenza  di  primo  grado,  confermata  in
appello, ad una pena non inferiore  a  due  anni  di  reclusione  per
delitto non colposo; 
    f) nei suoi confronti e' applicato, anche  se  con  provvedimento
non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione  o
di sicurezza,  in  quanto  indiziato  di  appartenere  ad  una  delle
associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.  575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
  2.  Quando  vi  sia  stata  sospensione  dall'incarico,  la  stessa
conserva efficacia, se non revocata, per  un  periodo  di  tempo  non
superiore ad anni cinque. Decorso  tale  termine  la  sospensione  e'
dichiarata inefficace con provvedimento del Consiglio di Presidenza.